Nessun divieto alla guida scalzi o in infradito, tuttavia, In caso di sinistro, infatti, la compagnia assicurativa ha possibilità di rivalersi contro il conducente dopo aver pagato i danni

Guida scalzi o in ciabatte? Nessun divieto

Guidare scalzi, oppure in ciabatte o infradito è una pratica davvero più diffusa di quanto si creda, soprattutto in estate quando molti si mettono in viaggio per raggiungere località balneari e prediligono un abbigliamento adeguato all'occasione, anche per quanto riguarda le calzature.

In realtà, non c'è alcun divieto che impedisca un simile comportamento. È dal 1993 che il Codice della Strada non prevede più una sanzione per chi viene trovato al volante senza scarpe adeguate alla guida, quindi le forze dell'Ordine non potranno avere nulla da ridire.


Questo non significa, tuttavia, che comandare i pedali a piedi nudi, oppure con ciabatte, zoccoli e infradito, non sia comunque una circostanza rischiosa, in particolare per quanto riguarda le assicurazioni che non sono permissive allo stesso modo del Codice.


È indubbio, infatti, che guidare scalzi o con calzature aperte non consenta la medesima aderenza del piede sul pedale e dunque lo esponga anche al rischio di non mantenere la necessaria padronanza alla guida. Le suole delle infradito, ad esempio, sono sottili, possono incastrarsi o scivolare, e allo stesso modo anche un piede nudo, ad esempio sporco di sabbia, non è adatto a spostarsi agilmente su freno e frizione.


Si tratta di un concetto che può essere esteso anche a particolare calzature da donna, ad esempio tacchi e zeppe molto alti. In sostanza, ciò significa che un abbigliamento non consono alla guida potrebbe provocare anche incidenti e, in tal caso, la compagnia assicurativa non mostrerà particolare premura verso il conducente.

Guidare scalzi o in infradito? Attenzione all'assicurazione

In pratica, questo comportamento viene in rilievo se si incorre in un incidente stradale, se dal verbale redatto da Polizia e Carabinieri emerge che il conducente era a piedi nudi o indossava calzature poco adatte, quali ciabatte o infradito.


In caso di sinistro, infatti, la compagnia assicurativa ha possibilità di rivalersi contro il conducente dopo aver pagato i danni, a meno che questi non abbia firmato nel contratto la clausola di rinuncia alla rivalsa per infrazioni al Codice della Strada.


Infatti, nonostante il Codice non sanzioni espressamente la guida con calzature inadatte, l'art. 140 impone agli utenti della strada di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".


Ancora, il successivo art. 141 C.d.S., prescrive al conducente di conservare sempre "il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".


Indossare calzature scomode, dunque, rileva in caso di sinistro come comportamento che ha messo a rischio la circolazione e la sicurezza stradale, impedendo al conducente di compiere agilmente le manovre necessarie per mantenere il controllo sul suo veicolo.


Dunque, in caso venga attribuita la piena responsabilità dell'incidente al conducente che è stato trovato a indossare calzature inadeguate, o addirittura a non indossare alcunché, il rischio è non solo quello di dover ripagare tutti i danni e le spese, bensì di incorrere in un'accusa per lesioni gravi o addirittura omicidio stradale.


Nonostante l'assenza di divieti, dunque, il buon senso è sempre un fattore da considerare, poichè, come si legge nel sito della Polizia di Stato, "Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un'efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione)"



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