Il Tar Piemonte ricorda che, pur non trattandosi di un diritto incondizionato, ogni limitazione o restrizione nella fase applicativa richiede una più che congrua motivazione e il dissenso va limitato a casi ed esigenze eccezionali
Avv. Francesco Pandolfi - Tema affrontato più e più volte attraverso il commento di svariate sentenze; qui si ripropone il problema ormai noto del significato che riveste la disposizione in esame rispetto alla normativa di rango comunitario e costituzionale.

Parliamo del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. 151/2001.

Il caso

Il caso esaminato dal Tar Torino (sez. 1, sentenza n. 419/2017) riguarda un appartenente alla Guardia di Finanza che domanda l'avvicinamento per ricongiungersi alla moglie e al figlio di due anni.

Mentre in precedenza egli viene trasferito per alcuni periodi, questa volta riceve un secco no.

Decide quindi di fare ricorso ed ha la meglio davanti i Giudici torinesi, pur di fronte ad una difesa ben organizzata dell'Amministrazione.

Gli argomenti difensivi dell'Amministrazione

In causa la G.d.F. spiega che ostano alla domanda eccezionali esigenze di servizio riconducibili all'opportunità di mantenere l'impiego del richiedente presso l'attuale contesto lavorativo.

Gli argomenti dell'appuntato

Sono diversi e, per comodità e facilità di consultazione, si possono così riassumere:

1) errata applicazione dell'art. 42 bis,

2) eccesso di potere per difetto di istruttoria,


3) violazione del giusto procedimento,

4) sviamento dalla causa tipica,

5) illogicità,

6) ingiustizia,


7) omessa valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente in sede istruttoria.

La decisione del Tar

E' favorevole al ricorrente.

Infatti, dice la Magistratura: il beneficio richiesto, pur non essendo un diritto incondizionato del dipendente, è comunque rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto a due condizioni,

a) un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva,


b) assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Ma trattandosi di norme create per proteggere valori di rilievo costituzionale, ogni limitazione o restrizione nella fase applicativa richiede una più che congrua motivazione e anzi, il dissenso delle Amministrazioni va limitato a casi ed esigenze eccezionali, che dimostrino realmente l'insostituibilità delle funzioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Lo scopo della norma e il caso specifico

Verificare se sia prioritaria la tutela dell'integrità dei figli e della famiglia oppure la garanzia delle esigenze di servizio (che il mantenimento del dipendente nell'ufficio di provenienza intende soddisfare).

L'analisi accurata di questi fattori deve sempre risultare dalla motivazione del provvedimento.

Nel caso trattato dal Tar Torino, non è in discussione l'esistenza di un posto vacante nella compagnia di destinazione, ma l'Amministrazione ha motivato il suo no richiamando le esigenze eccezionali che sono però state rappresentate semplicemente con l'accenno alla situazione di carenza di organico nel ruolo Appuntati Finanzieri e alle competenze dell'ufficio, quali compiti di polizia economico finanziaria nonché di controllo del territorio.

Sbaglia quindi l'Amministrazione quando vuole assolvere l'onere di motivazione del diniego con un generico riferimento alla carenza di organico, dal momento che l'attuale carenza di organico è una situazione generalizzata delle Forze Armate e di tutta la P.A. e, inoltre, non è stato dimostrato quale sia effettivamente la carenza di organico nel profilo e nella sede di appartenenza.

Inoltre, non è stato spiegato neppure perché il dipendente non sarebbe sostituibile, dato che nel provvedimento si parla di compiti ordinari.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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