Per il Tribunale di Roma alla donna, assegnataria della casa famigliare, non spetta il mantenimento dell'ex

di Lucia Izzo - Non spetta alcun mantenimento alla ex moglie, quarantenne laureata e assegnataria della casa familiare, le cui condizioni le consentono di trovare un'occupazione equivalente a quella che ricopriva prima di licenziarsi per dedicarsi alla casa e alla famiglia.


Per il Tribunale di Roma, sentenza n. 5126/2017 (giudice Damiana Colla), è infatti sufficiente l'assegnazione della ex casa coniugale per riequilibrare lo scompenso sorto a seguito della separazione.


È solo una delle precisazioni che il Tribunale ha evidenziato nel decidere sul regime patrimoniale della coppia separata.


L'immobile dato in godimento alla donna, madre di una minore, ha un valore economico che non può essere trascurato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra gli ex. Tutt'al più trattandosi di un ampio appartamento in una zona residenziale della città, concesso al marito come benefit dal datore di lavoro, tanto prestigioso però da non consentire alla signora di onorare le spese a esso correlate.


Per questo, e anche per garantire il buon tenore di vita goduto anche dai figli in costanza di matrimonio, stante il "monoreddito" in famiglia, delle spese di condominio e delle bollette dovrà continuare a occuparsene il padre.


Oltre a ciò, nessun mantenimento graverà sull'uomo, in primis perchè la ex moglie è a sua volta proprietaria di un immobile da cui può percepire un canone di locazione integrando le sue entrate.


In secondo luogo, l'istruzione e l'età della signora, secondo il giudice, sono tali da consentirle di trovarsi un'occupazione "almeno equivalente" a quella che ha lasciato alla nascita del figlio diventando casalinga. Inoltre, proprio la scelta di lasciare il lavoro non è stata condivisa con il coniuge e la donna non è riuscita a dimostrare il contrario tramite una testimonianza della ex collega.


Infine, per il giudice capitolino vanno tenuti in considerazione anche gli aiuti in denaro provenienti dal genitore del coniuge: si tratta di una risorsa che deve essere tenuta in considerazione poiché costituente risorsa del singolo in quanto stabile apporto economico che garantisce l'andamento del menage familiare.

Cassazione: addio al "tenore di vita"

La pronuncia sul tema appare interessante alla luce della recente sentenza 11504/2017 della Corte di Cassazione (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni).


Con una pronuncia definita "rivoluzionaria" i giudici hanno rivalutato il parametro di riferimento per la determinazione del diritto all'assegno post-divorzio ritenendo che il "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" non fosse più attuale.


Per gli Ermellini, tale parametro andrebbe sostituito con il raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente. In altre parole, andrà accertato se quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, poichè in tal caso non si vedrebbe riconosciuto il diritto all'assegno divorzile.


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