Per la Cassazione l'assegno all'ex spetta solo se questi non è in grado di svolgere un'esistenza autonoma e dignitosa

di Lucia Izzo - Non possono pesare sull'assegno divorzile le libere scelte di vita dell'ex coniuge che, sena alcuna costrizione, decide di rinunciare a una carriera promettente, accettare un lavoro part-time e poi licenziarsi.


Inoltre, si ribadisce come il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non è più un parametro di riferimento. dopo la sentenza n. 11504/2017 (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni) sia nella fase dell'an che del quantum debeatur, essendo rimasto il solo discrimine del raggiungimento o meno dell'autosufficienza economica.

La vicenda

Tanto si desume dall'ordinanza n. 3015/2018 (sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione, VI sezione civile, ha rigettato la pretesa di una donna volta a ottenere una maggiorazione dell'assegno divorzile dovutole dall'ex marito a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Già in sede di merito la signora aveva chiesto portarsi l'assegno da 800 a 3.800 euro o, addirittura, ove non le fosse assegnata la casa coniugale, a 5.800 euro. Il giudice a quo decideva, non solo, di non assegnarle la casa coniugale posto che l'unico figlio della coppia era maggiorenne e dimorava presso il padre, ma respingeva la richiesta di aumento dell'assegno essendo la ricorrente proprietaria di un appartamento da cui percepiva un canone locazione, oltre che di un terreno, e beneficiaria di reddito attività lavorativa svola in una società.

Divorzio: niente aumento dell'assegno se l'ex sceglie di licenziarsi

La Corte di Cassazione condivide il decisum della Corte territoriale, evidenziando come quest'ultima avesse confermato l'originario importo tenendo conto della breve durata della convivenza matrimoniale (circa sei anni), delle condizioni personali ed economiche della ex, abilitata all'esercizio della professione forense e proprietaria di immobili.


Ancora, il giudice a quo ha anche riferito in ordine alle libere scelte di vita della donna di rinunciare a una carriera promettente, di accettare posto lavoro part-time fino poi a dimettersi dal lavoro all'età di 46 anni senza che vi fosse prova di alcuna costrizione al riguardo, né di tentativi di riprendere l'attività lavorativa.


La conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, richiamata dalla ricorrente, non rappresenta più, spiega il Collegio, un parametro di riferimento utilizzabile né ai fini del giudizio sull'an debeatur, né di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione è finalizzata a consentire all'ex coniuge il raggiungimento dell'indipendenza economica.


A giustificare l'attribuzione dell'assegno non è, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente, ma la mancanza dell'indipendenza o autosufficienza economica, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.


Quest'ultimo parametro andrà apprezzato con necessaria elasticità e opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno come persona singola, e non come ex coniuge, pur sempre inserita in un determinato contesto sociale.

Ancora, per determinare la soglia dell'indipendenza economica dovrà farsi riferimento alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e dunque, né bloccata bloccata alla soglia della pura sopravvivenza, né eccedente il livello della normalità. Trattasi di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.


Cassazione, ordinanza n. 3015/2018

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