Per il Tribunale di Milano va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile alla ex moglie che non ha più lavorato per occuparsi della famiglia

di Lucia Izzo - Va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nei confronti della ex moglie ormai in età avanzata per trovare un'occupazione, avendo lasciato la sua posizione lavorativa diversi anni prima della fine del matrimonio per occuparsi della famiglia.


Lo ha precisato il Tribunale di Milano, IX sezione civile, nella sentenza n. 9868/2017 (qui sotto allegata), che ha confermato il diritto della donna a un assegno di mantenimento mensile di 2.500 euro, come stabilito in sede di separazione.


Innanzi al Tribunale, l'ex marito non aveva messo in dubbio la spettanza dell'emolumento a carico della donna, ma ne aveva contestato l'ammontare chiedendone la riduzione mentre, invece, controparte aveva chiesto addirittura il raddoppio della somma rispetto a quanto deciso in sede di separazione.


Nella sua decisione, il Tribunale meneghino fa applicazione di consolidati principi della giurisprudenza di legittimità tra cui la recente e nota sentenza n. 11504/2017 (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni).


La Cassazione, infatti, ha ribadito in modo netto la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio, relativo dapprima all'an e poi al quantum, e ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui deve essere rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel "tenore di vita", ma nella "indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno.

Assegno alla ex senza lavoro per aver scelto di occuparsi della famiglia

In adesione alla decisione degli Ermellini, i giudici evidenziano che nel caso di specie sussistono i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile alla convenuta: tenendo conto dei complessivi indici rappresentati dalla Cassazione, la donna non può ritenersi, infatti, indipendente economicamente.


Questo perchè la signora non ha una fonte di reddito propria, se non l'assegno di mantenimento del marito, come documentato dalle dichiarazioni fiscali agli atti, né è titolare di cespiti immobiliari e di mezzi adeguati.


In particolare, la signora ha un'età (anni 54) che non le consente certo di reperire un'occupazione, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro dal quale è uscita da oltre vent'anni, avendo smesso di lavorare dopo la nascita della seconda figlia per occuparsi della famiglia, scelta che fu condivisa da entrambi i coniugi.


Riconosciuto il diritto, il Tribunale si esprime sulla quantificazione della misura dell'assegno divorzile e ritiene di confermare la misura stabilita in sede di merito: tale somma (2.500 euro mensili) appare di certo adeguata a consentire alla donna un'esistenza libera e dignitosa, tenuto conto, da un lato, dei risparmi di cui la stessa ancora dispone e, dall'altro, della diversa incidenza fiscale per le parti.


La somma, inoltre, è giustificata dalla capacità reddituale del marito (ex direttore generale di banca) che, pur ridimensionata rispetto al passato, continua ad essere in ogni caso significativa avendo questi continuato a svolgere attività libero professionale ed essendo lui proprietario della ex casa coniugale.


Ancora, spiega il Tribunale, non si può sottovalutare il contributo personale dato dalla moglie alla conduzione familiare, essendosi lei dedicata alla crescita dei figli e alla famiglia e stante la significativa durata del matrimonio tra i due (22 anni).

Tribunale di Milano, sent. 9868/2017

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