A causa dei ritardi il Consiglio di Stato suggerisce una decorrenza retroattiva del provvedimento

di Lucia Izzo - È tempo di Ape sociale: la forma di anticipo pensionistico introdotta dalla legge di Bilancio 2017 sarebbe dovuta partire dal 1° maggio, ma il termine di presentazione delle istanze subirà un leggero slittamento. 


Colpa del dpcm rimasto ancora privo di firma che, prima di passare al vaglio della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione in Gazzetta, richiederà dei correttivi a seguito delle valutazioni svolte dal Consiglio di Stato.


La commissione speciale istituita a Palazzo Spada, infatti, ha trasmetto appositi pareri lo scorso venerdì, spingendo per un vaglio rapido del regolamento che già conta due mesi di ritardo sulla tabella di marcia e suggerendo ripensamenti per quanto riguarda sia i beneficiari che le tempistiche sulle domande.

Ape "social": i requisiti

L'ape social è una misura di anticipo pensionistico sperimentale, volta ad agevolare il pensionamento di alcune categorie di soggetti. La flessibilità in uscita è infatti dedicata a particolari categorie di lavoratori, ossia  invalidi, disoccupati e occupati in attività usuranti. 


Potrà farne domanda chi nel corso del 2017 ha raggiunto almeno 63 anni di età e maturato almeno 30 anni di anzianità contributiva (36 per i lavoratori che svolgono attività usuranti, difficoltose o rischiose). 


Ancora, affinché l'indennità venga erogata dall'INPS, non bisogna essere titolari di alcuna pensione diretta e dovrà esservi la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi. Per le istruzioni di presentazione della domanda, sarà necessario attendere l'apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che regolerà definitivamente le modalità di accesso.


L'indennità dovrebbe essere pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). 


L'importo dell'indennità non è rivalutato. Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività e che richiedono l'APE sociale i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio iniziano dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti che regolano la corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Il parere del Consiglio di Stato

Stante l'inevitabile ritardo accumulato per l'approvazione del decreto attuativo, il Consiglio di Stato ha rappresentato nel suo parere la necessità che il Governo riconosca una decorrenza retroattiva dell'ape social, al fine di consentire ai lavoratori in possesso dei requisiti di poter beneficiare che del trattamento a partire data originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2017, ossia il 1° maggio 2017.


Sempre in riferimento alla tempistica, il Consiglio di Stato ha altresì proposto di allungare il periodo in cui l'istanza potrà essere presentata (fissato al 30 giugno) prorogandolo fino al 31 luglio 2017.


Il parere ha individuato modalità, anche procedurali, in grado di assicurare l'immediata operatività di tali misure e il rispetto del termine di legge del 1° maggio 2017, a tutela dei diritti dei destinatari. Si è cercato di semplificare l'accesso ai benefici, limitando gli adempimenti formali a quelli effettivamente necessari.


A tal fine, in entrambi i pareri, resi in temi strettissimi, si è cercato di semplificare l'accesso ai benefici, dispensando i richiedenti dall'adempimento di oneri formali non strettamente giustificati e dall'osservanza di termini troppo gravosi, senza per questo trascurare la necessità che sia assicurato un controllo serio sull'effettivo possesso dei requisiti e realizzato, più in generale, il costante monitoraggio delle domande per verificare il corretto ed  effettivo utilizzo delle risorse di bilancio stanziate.


Ancora, si aggiunge la considerazione che un termine di vacatio potrebbe essere utile al fine di prevenire il duplice negativo effetto rappresentato, per un verso, dall'affluenza immediata di un numero consistente di domande, e, per altro verso, dal c.d. "effetto sorpresa". In caso contrario sarà il Governo a verificare se sussistano, invece, effettive ragioni d'urgenza per prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.


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