Ma solo per nascite, adozioni e affidamenti verificatisi nell'anno in corso
di Valeria Zeppilli - Con l'avvento dell'anno in corso, il congedo facoltativo per i papà è scomparso dal nostro ordinamento, con la conseguenza che, da gennaio 2017, i lavoratori che divengono genitori non possono più goderne in aggiunta a quello obbligatorio.

La portata effettiva di tale restrizione, tuttavia, non è risultata chiara a tutti, specie dopo la pubblicazione da parte dell'Inps del messaggio Hermes numero 828 del 24 febbraio 2017, che si è occupato proprio della fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, ma in maniera per certi aspetti tutt'altro che univoca, tanto da rendere necessario un ulteriore intervento chiarificatore.

Così l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha diffuso un nuovo messaggio, il numero 1581/2017 del 10 aprile (qui sotto allegato), con il quale è stato fugato ogni dubbio: per gli eventi di parto, adozione e affidamento avvenuti nell'anno 2016 è possibile fruire anche nei primi mesi del 2017 del congedo facoltativo, il quale è ufficialmente uscito di scena solo con riferimento agli eventi avvenuti nel nuovo anno.

Per tutti quelli eventi che si sono verificati entro il 31 dicembre scorso, in altre parole, si applica la legge di stabilità 2016 che, all'articolo 1, comma 205, prevedeva per il papà due giorni di astensione facoltativa dal lavoro, in aggiunta a due giorni di astensione obbligatoria, in occasione dell'ingresso in famiglia di un figlio.

Inps messaggio numero 1581/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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