Cos'è il precetto a terzi datori di ipoteca e qual è il procedimento da seguire. Guida con giurisprudenza e facsimile di atto di precetto

Cos'è il precetto

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Il precetto è l'atto necessario perché l'esecuzione forzata possa avere inizio. Esso è rivolto al debitore e consiste nell'intimazione formale ad adempiere l'obbligo che risulta dal titolo esecutivo nel termine massimo di dieci giorni dalla notifica, corredata dall'espresso avvertimento che, in caso di mancato adempimento, si procederà con l'esecuzione forzata (vai alla guida: "L'atto di precetto - guida e formula").

Cos'è il precetto a terzi datori di ipoteca

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In virtù di quanto previsto dall'articolo 603 del codice di procedura civile, l'atto di precetto (così come il titolo esecutivo) deve essere notificato non solo al debitore ma anche all'eventuale terzo gravato da responsabilità per il debito altrui.

Resta comunque fermo il fatto che il terzo non è personalmente obbligato ad assolvere l'obbligo del debitore e che, pertanto, l'intimazione ad adempiere è rivolta soltanto a quest'ultimo e non anche a lui.

Indicazione del bene da espropriare

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Peraltro non basta notificare il precetto anche al terzo, ma è anche necessario menzionare espressamente in esso il bene di quest'ultimo che si intende espropriare. In caso contrario, del resto, il terzo risponderebbe del debito altrui con tutto il suo patrimonio ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile e sarebbe gravato da una responsabilità esecutiva illimitata.

L'espropriazione contro il terzo proprietario

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La necessità di notificare il precetto al terzo si verifica, ovviamente, solo quando quest'ultimo, pur essendo estraneo al rapporto debitorio, può essere coinvolto nel procedimento di espropriazione forzata in quanto gravato da responsabilità per debito altrui.

Il riferimento va, innanzitutto, all'ipotesi in cui il terzo ha concesso la costituzione di un'ipoteca volontaria su un proprio bene per un debito altrui. Ma non solo: l'espropriazione contro il terzo proprietario, oltre che il datore di ipoteca, può colpire anche il datore di pegno o il terzo che ha acquistato beni gravati da ipoteca o cose date in pegno. Infine, è possibile colpire con l'espropriazione un soggetto diverso dal debitore anche quando egli abbia ricevuto il bene da quest'ultimo ma l'alienazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile per frode alla legge.

Procedimento di espropriazione

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Il terzo, una volta ricevuta la notifica del precetto, resta tale solo sul piano sostanziale, in quanto sul piano processuale assume la posizione di vero e proprio soggetto passivo verso il quale si rivolge l'espropriazione.

È evidente, tuttavia, che egli si trova in una situazione particolare rispetto a quella di chi subisce un'espropriazione in quanto debitore e di ciò è consapevole anche il legislatore che ha previsto alcuni accorgimenti a tutela del terzo.

All'obbligo di notificare il precetto e il titolo esecutivo (che è lo stesso ottenuto contro il debitore), più nel dettaglio, si affiancano le previsioni in forza delle quali il terzo è destinatario del pignoramento e di tutti gli atti di espropriazione, è sentito tutte le volte che viene sentito il debitore e può offrire all'incanto in sede di vendita dei beni esecutati.

Giurisprudenza

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La giurisprudenza ha assunto un ruolo importante nella specificazione dell'obbligo per il creditore di notificare il precetto anche al terzo datore di ipoteca (così come a tutti gli altri terzi contro i quali è possibile procedere ad espropriazione forzata per un debito altrui).

Ad esempio, con la sentenza numero 535/2012, la Corte di cassazione, con riferimento all'espropriazione contro il terzo proprietario, ha chiarito che il debitore diretto, pur non essendo legittimato passivo dell'azione esecutiva (la quale ha ad oggetto il bene di proprietà del terzo), è comunque parte necessaria del procedimento esecutivo, al quale è chiamato però a partecipare a titolo diverso da quello del proprietario. Nella medesima pronuncia la Corte ha precisato, poi, che "i presupposti processuali dell'azione esecutiva nei confronti del terzo proprietario, perché acquirente di bene ipotecato, non sono i medesimi dell'azione esecutiva che potrebbe essere esperita nei confronti del debitore diretto; pertanto, quando la proprietà del bene pignorato sia stata ritrasferita a quest'ultimo con effetto ex tunc il processo esecutivo pendente non può proseguire nei confronti del debitore, malgrado questo ne sia parte".

Merita inoltre di essere segnalata la sentenza numero 20580/2007, nella quale i giudici di legittimità hanno ribadito il seguente principio di diritto, già affermato nella risalente pronuncia numero 4369/1978: "quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento. Una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, però, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione: pertanto, ai sensi dell'art. 604 c.p.c., solo a quest'ultimo dev'essere notificato l'atto di pignoramento".

Fac-simile atto di precetto a terzo datore di ipoteca

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Per

___________, nato ___________ a ___________, il ___________ e residente in ___________ via ____________ n. __ (C.F.: _________________) elettivamente domiciliato in ___________ via ______________ n. ___ presso e nello studio dell'Avv. ___________ (C.F. __________ fax _________________ pec ______________) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto.

Premesso che

(dettagliata descrizione delle ragioni del debito e del titolo esecutivo, nonché precisa indicazione dell'atto dal quale deriva l'ipoteca volontaria concessa dal terzo)

Tutto ciò premesso, il sig. __________, come sopra rappresentato e difeso

Intima e fa precetto

a ___________ residente in ___________ via ___________ n. ____ di pagare, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

Euro ___________ - sorte titolo esecutivo

Euro ___________ - eventuali spese legali liquidate e successive

Euro ___________ - competenze dell'atto di precetto

e quindi in totale la somma di Euro ___________ , oltre a CPA 4% e IVA 22% su diritti e onorari e oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, il costo della notifica risultante a margine e le eventuali spese successive.

Con avvertimento al sig.______________ quale debitore e al sig. ___________ (nato a _________ il ________ e residente in _______ via _________ n. ___) quale terzo datore di ipoteca volontaria che, in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata sul bene oggetto di iscrizione ipotecaria di proprietà di _______ e come meglio identificato nell'atto costitutivo di ipoteca volontaria del _______ di cui in premessa.

Si avverte, inoltre, il sig._____________________ (debitore) che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Luogo, data __________

Avv. ___________ (firma)

Relata di notifica

A richiesta di _______ e dell'Avv. _________, suo procuratore come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di appello di _______ ho notificato il suesteso atto di prectto a:

- _________, residente in __________ via ________________ n. ___, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di _________/ a mezzo servizio postale



e

- _________, residente in __________ via ________________ n. ___, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di _________/ a mezzo servizio postale

Valeria Zeppilli

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