Ipoteca volontaria

L'ipoteca è volontaria quando il diritto reale di garanzia su uno specifico bene immobile trova la sua fonte nella volontà delle parti

Ipoteca volontaria, in quali casi

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In particolare, l'ipoteca volontaria può essere concessa mediante contratto, ossia un accordo concluso tra il concedente e il beneficiario dell'ipoteca, o mediante atto unilaterale inter vivos, ossia una dichiarazione sottoscritta unicamente dal concedente senza che sia necessaria l'accettazione del beneficiario.

La dichiarazione di volontà avente ad oggetto la concessione dell'ipoteca, sia essa bilaterale o unilaterale, deve essere contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata a pena di nullità.

Mentre è escluso che possa essere concessa ipoteca mediante testamento, parte della dottrina e della giurisprudenza ammettono che il de cuius possa porre in capo ad eredi e legatari l'onere di concedere essi stessi ipoteca con successivo atto tra vivi in favore di un beneficiario creditore.

In ogni caso, l'atto di concessione deve indicare specificamente l'immobile oggetto di ipoteca, la sua natura, il comune in cui si trova e i relativi dati catastali.

Soggetti che possono concedere l'ipoteca

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L'ipoteca può essere concessa dal debitore o da un terzo.

Ricorre il primo caso nell'ipotesi in cui un soggetto contragga un debito e intenda garantirlo nei confronti del creditore mediante concessione di ipoteca su di un proprio bene immobile.

Ricorre, invece, il secondo caso nell'ipotesi in cui un soggetto conceda ipoteca su di un bene proprio a garanzia di un debito altrui: una volta soddisfatto il creditore iscritto, tale terzo avrà diritto di regresso nei confronti del debitore.

Secondo quanto disposto dall'art. 2822 c.c., qualora l'ipoteca volontaria sia concessa su di un bene che non si trova nel patrimonio del concedente, l'iscrizione potrà essere validamente presa soltanto al momento dell'acquisto di tale bene da parte dello stesso concedente; parimenti, se la concessione di ipoteca avviene ad opera di un falsus procurator potrà essere efficace solo in seguito a ratifica del proprietario dell'immobile.

Come costituire l'ipoteca

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L'ipoteca volontaria, al pari di ogni ipoteca, si costituisce soltanto mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari.

A tal fine, è necessario presentare al curatore territorialmente competente il titolo (contratto o atto unilaterale redatti per atto pubblico o scrittura privata all'uopo autenticata) unitamente alla nota di iscrizione in doppio originale.

La nota, in particolare, deve contenere i dati del beneficiario e del concedente, la descrizione del bene ipotecato e l'importo garantito.

L'iscrizione conserva la propria efficacia per vent'anni: il creditore che intenda mantenere il diritto di prelazione e il diritto di seguito, ovvero il diritto di farsi pagare con preferenza sul bene ipotecato anche dopo qualsiasi atto di disposizione, deve rinnovare l'iscrizione prima della scadenza del ventennio.

Come estinguere l'ipoteca

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L'estinzione dell'ipoteca ha come effetto la liberazione dell'immobile e può verificarsi nelle seguenti ipotesi: estinzione del debito garantito, cancellazione dell'iscrizione, mancata rinnovazione tempestiva dell'iscrizione, perimento del bene ipotecato, rinuncia del creditore, scadenza del termine o avveramento della condizione, esercizio dell'azione ipotecaria o prescrizione. L'estinzione dell'ipoteca comporta il diritto ad ottenerne la cancellazione mediante annotazione a margine dei registri immobiliari con l'indicazione del titolo (sentenza o atto contenente il consenso del creditore).

Laura Bazzan

Data aggiornamento: marzo 2020

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