Il documento redatto da Confamministrare a triplice firma inviato al Governo e al Parlamento

Dopo le criticità evidenziate sull'invio dei dati al fisco entro il 28 febbraio (leggi: "Condomini: dati al fisco entro il 28 febbraio, urge proroga o sanatoria") e dopo un'accurata analisi da parte degli uffici legali anche di Confabitare e Konsumer, preso atto del minimo rinvio concesso (7 giorni), assolutamente insufficiente a risolvere le problematiche, ieri è stato inoltrato, direttamente al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a diversi parlamentari, a tutti i capigruppo, ad alcuni segretari di partito, a funzionari governativi ed alla direttrice dell'Agenzia delle Entrate, un documento redatto da Confamministrare a triplice firma.

Dopo un'elencazione specifica di infinite criticità appurate a proposito dell'obbligo di invio al fisco il 7 marzo, così da rendere edotti parlamentari e funzionari, "i termini della richiesta/proposta da parte delle tre associazioni unite - si legge nel documento - sono stati i seguenti: in primordine rinvio di tutta la "questione" al prossimo anno (per dare a tutti il tempo di "prepararsi", siano essi: amministratori, cittadini nella comunicazione dei dati necessari - oggi consci di "a cosa serva" - software house nell'eliminare eventuali difetti negli aggiornamenti dei software, fisco nel semplificare le procedure); in subordine, il mantenimento della scadenza ad oggi prevista, così da poter l'AdE "provare" a preparare le famose "precompilate", ma annullamento di qualsiasi tipo di sanzione a carico dei gestori immobiliari e di qualsiasi eventuale verifica nei confronti dei contribuenti qualora i dati risultassero per quest'anno incongruenti".

Nel documento inviato è stato evidenziato inoltre che:

  • il relativo provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo proprio alle porte delle vacanze Natalizie;
  • l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i termini attuativi con chiarezza solo alla fine del mese di Gennaio u.s.,

  • software messo a disposizione dalla stessa Agenzia risulta difficilmente installabile sui "normali" PC a disposizione del maggior numero di amministratori, lento nella funzionalità (rispetto all'estrema mole di dati da comunicare) e spesso è causa di blocco degli stessi PC;

  • gli amministratori condominiali non risultano fra le figure autorizzate all'utilizzo di Entratel e che ciò implica la possibilità di accedere solo al sistema Fisco Online, con tutte le lunghe procedure che esso prevede al contrario del primo (la maggior parte degli studi ha bisogno di effettuare dichiarazioni per decine di edifici e centinaia quindi di Condòmini-Contribuenti);

  • tali ultimi due elementi appena sopra segnalati costringono i medesimi amministratori, nella buona parte dei casi, a rivolgersi ad intermediari abilitati, con indubbi costi per gli Utenti, i quali fra l'altro continueranno a rivolgersi anche ai Caf di fiducia, duplicando le spese a loro carico;

  • indagini da svolte dalle tre Associazioni su tutto il territorio nazionale hanno evidenziato (forse proprio per il periodo di pubblicazione della normativa alle porte delle vacanze) che molti amministratori (sicuramente quelli non iscritti ad associazioni di categoria che hanno invece provveduto ad informare correttamente, ma anche alcuni associati più "distratti") ancora non sanno nulla dell'obbligo, o ne risultano poco informati;

  • un gran numero di Condòmini, nonostante l'obbligo da tale punto di vista fissato dai nuovi Articoli del Codice Civile e anche dinanzi a solleciti in tal senso a loro inviati dagli amministratori, non hanno ancora fornito i dati anagrafici (Codice Fiscale compreso, elemento indispensabile) necessari da inserirsi nel software predisposto dall'Agenzia delle Entrate (immaginiamoci quando l'immobile risulta di proprietà di più eredi);

  • nel caso di cambio di proprietà durante l'anno fiscale le parti possono accordarsi su chi fruirà delle detrazioni (d'ufficio il nuovo proprietario, e così la penserà l'amministratore), citando il fatto nel rogito, qualora l'acquirente volesse concedere al venditore di mantenere le detrazioni a proprio favore; che solitamente l'amministratore non è a conoscenza di tale fatto e che esso viene "risolto" solo dopo l'invio cartaceo al "presunto" titolare del diritto, eseguendo poi una modifica sulla dichiarazione, acquisita la copia dell'atto al momento della necessità;

  • spesso anche i dati presenti in Catasto, ove eventualmente poter effettuare ricerche in alternativa alle dovute comunicazioni degli effettivi proprietari, come risaputo, risultano non aggiornati;

  • se sino allo scorso anno, nel caso in cui le opere fossero completate, ma non saldate tutte le fatture per mancanza di capitali, a causa di morosità di alcuni Condòmini, la cifra pagata all'impresa/e (coincidente con quella versata dai Condòmini "Virtuosi", come da Art. 63 delle disp. di att. del Cod. Civ.) veniva totalmente suddivisa solo fra chi aveva versato le rate dovute, così da consentire ai medesimi di poter da subito portare in detrazione quanto nel loro diritto; parrebbe invece, analizzando il software dell'Agenzia, che tale fatto sia oggi precluso (è infatti previsto che vengano dichiarate le cifre anche a favore dei Condòmini morosi, salvo poi "flaggare" il fatto che il contribuente in questione "non ha corrisposto interamente il pagamento del dovuto", in tale modo pare ovvio che, aritmeticamente, suddividendo il totale pagato per tutti i Condòmini, anche coloro che non hanno versato le rate, la cifra dichiarata per tale contribuente verrà proporzionalmente sottratta a coloro che invece hanno rispettato le scadenze di pagamento e si aspetterebbero di poter portare la cifra totale in detrazione già dal primo anno, senza dover attendere che i "morosi" si mettano in regola e che quindi l'impresa si possa saldare nell'anno fiscale successivo o in quelli ancora seguenti);

  • in caso ad esempio di decesso dell'ex titolare del diritto di proprietà, sovente non si conoscono gli eredi e comunque, gira voce, sino all'accettazione dell'eredità stessa, l'amministratore non potrebbe segnalare i "presunti" eredi quali fruitori del diritto di detrazione;

  • la troppo recente pubblicazione di termini e modalità di trasmissione dei dati, e dei loro contenuti precisi, ha messo in grande difficoltà le maggiori software house specializzate in programmi di gestione condominiale e che ancora oggi non sono quindi a disposizione software (solo alcuni lo sono già sulla carta, ma solo dal 14-15/02 e pare che non funzionino o inseriscano in alcuni casi dati errati) che possano garantire una più veloce compilazione dei modelli telematici da inviare.


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