Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 9/15 maggio 2005) ha stabilito che ogni cittadino che intende lamentare una violazione della riservatezza o esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali quando questi sono trattati per ragioni di giustizia da un ufficio giudiziario, non può farlo rivolgendosi direttamente all'ufficio giudiziario o presentando ricorso al Garante, ma deve segnalare il caso all'Autorità, che disporrà opportuni accertamenti.
Il Garante della privacy, intervenuto sulla questione per decidere un ricorso presentato da una donna il cui nome compariva sul sito Internet di un Tribunale, ha fatto riferimento a questa particolare procedura, confermata dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nel caso di specie, il Garante ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso solo perché non rientrava tra i casi (art. 8, comma 2, Codice della privacy) in cui è possibile esercitare direttamente il diritto di accesso o far valere i propri diritti tramite ricorso, riguardando dati trattati a fini di giustizia da un ufficio giudiziario, dal Ministero della giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura.
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