Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 16/24 marzo 2003) ha stabilito che è legittimo far pubblicare sui manifesti, affissi per dare notizia della vendita all'asta di immobili, il nome del debitore colpito dal provvedimento di esecuzione del giudice.
Ai trattamenti di dati personali effettuati "per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari" si applicano infatti solo alcune disposizioni della legge sulla privacy , ma non quelle riguardanti l'esercizio del diritto di accesso (art.13) né quelle che consentono di presentare ricorso al Garante (art.29).
L'Autorità precisa peraltro che sarebbe auspicabile che i Tribunali potessero adottare misure a salvaguardia della dignità delle persone al fine di tutelare maggiormente la dignità dei debitori citati nelle Ordinanze emesse dal Giudice.
Il Garante ha così dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che aveva contestato la diffusione dei suoi dati personali da parte di un Tribunale che aveva indicato, oltre alle generalità del bene, anche quelle del proprietario dell'immobile.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta


