Per il TAR il coniuge può accedere alla documentazione patrimoniale dell'altro per difendere il suo interesse giuridico attuale e concreto

di Lucia IzzoIl coniuge ha diritto, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. 


È questo quanto stabilito dalla sentenza n. 94/2017 (qui sotto allegata) recentemente pubblicata dal T.A.R. per la Puglia, che richiama un orientamento consolidato in giurisprudenza seguito anche dal T.A.R. Veneto nella sentenza n. 61/2017 (qui sotto allegata).


Il caso esaminato dal Tribunale Amministrativo di Bari riguarda l'istanza presentata da una signora all'Agenzia delle Entrate, volta a ottenere l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari relativi al coniuge, con il quale pendeva innanzi al giudice competente un giudizio di separazione giudiziale. La moglie imputa all'ex di non aver contribuito al menage familiare, accantonando per questo risparmi che non gli appartengono in via esclusiva.


Tuttavia l'Agenzia respinge l'istanza richiamando la L. 241/1990 e ritenendo che i documenti richiesti non siano detenuti direttamente dall'amministrazione, ma richiedano elaborazione di dati. Di altro avviso il giudice amministrativo il quale precisa, invece, che "il diritto di accesso regolato dalla legge 241 del 1990 è riconosciuto a coloro che per le esigenze di tutela dei propri interessi giuridici abbiano necessità di accedere ad atti detenuti e/o conservati da pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli atti e/o documenti provenienti da privati che siano afferenti all'attività demandata alla pubblica amministrazione che li riceve e che siano necessari per le determinazioni di competenza della stessa, sia nel caso in cui debba adottare un atto richiesto dal privato medesimo, sia che debba invece procedere d'ufficio".


Ancora, sottolinea il Collegio, gli atti in questione rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge cit., poichè trattasi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se sono stati da questa formati.


Altra consolidata giurisprudenza sul punto, infatti, precisa che l'art. 7 del d.P.R. 605/1973 disciplina compiutamente la forma, i contenuti e le modalità di trasmissione di dette "comunicazioni", nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da parte dell'Amministrazione. Pertanto, non può sostenersi né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né tanto meno che si tratti di mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all'Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione e/o estrapolazione.


Infine, precisa la sentenza, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 15/2005, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.


Nel caso esaminato, stante la presenza di due figli minori, la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge.


D'altronde, il Consiglio di Stato ha considerato dirimente, al riguardo, il fatto che nella specie la richiesta di

accesso sia provenuta dal coniuge e non da un "quisque de populo", e che l'interesse dello stesso, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio si presentasse sicuramente qualificato (Cons. Stato, sez. IV, sent. 2472/2014).


L'istanza di accesso della ricorrente deve, quindi, ritenersi meritevole di accoglimento, rinvenendosi in capo alla stessa la sussistenza di un interesse qualificato, con l'unica limitazione derivante dal D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, art. 5 (lettera a), relativo alla "documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa", il quale precisa che, pur trattandosi di documenti sottratti all'accesso, va però garantita "la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta".

T.A.R. Bari, sent. n. 94/2017
T.A.R. Veneto, sent. n. 61/2017

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