I mezzi di sussistenza non vanno confusi con l'obbligo di mantenimento e di alimenti

Avv. Edoardo Di Mauro - Il codice penale prevede che chiunque abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 ad euro 1.032 (Art. 570 cod. pen.)

Aggravanti speciali

Inoltre è stabilito che le pene della reclusione e della multa si applicano congiuntamente a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età, ovvero inabili al lavoro o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Procedibilità

In questo caso più grave il reato è procedibile d'ufficio; negli altri casi è sufficiente la querela.

Non sempre sussiste il reato

L'omessa assistenza configura sempre il reato? La risposta è negativa. Infatti i mezzi di sussistenza comprendono quanto è necessario ai fini della sopravvivenza, situazione che come ha chiarito al Cassazione penale "non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia" (Cass. Pen. Sentenza n. 23866/2013).

Deve quindi considerarsi escluso il reato e ritenersi non punibile penalmente chi non rispetta l'obbligo di mantenimento o di corrispondere gli alimenti. In tali casi è possibile ricorrere agli strumenti di tutela in sede civile.

Avv. Edoardo Di Mauro

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