La Corte di Cassazione Penale (Sent. n. 46586/2004), nel confermare la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose, ha ravvisato gli estremi di un'omissione colposa nella condotta di un sanitario che, nel prescrivere l'uso di un farmaco di cui si conoscevano gli effetti nefrotossici, non ha effettuato i dovuti e periodici esami ematochimici diretti a verificare la funzionalità renale di un paziente sottovalutando così gli indici infiammatori già emersi in sede di esami svolti in precedenza.
I Giudici hanno altresì precisato che quando si contesta ad un sanitario la condotta colposa omissiva "è preliminarmente necessario verificare la sussistenza di un obbligo di garanzia in capo all'imputato" e che "è sufficiente che si sia instaurato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest'ultimo la posizione di garanzia ai fini della causalità omissiva e comunque quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni".
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