Per gli esami strumentali, così come per le visite diagnostiche e per altri esami offerti dal SSN sono previsti tempi certi di attesa

di Valeria Zeppilli - Le liste di attesa, in Italia, sono notoriamente lunghissime, con la conseguenza che molti cittadini, se hanno bisogno ad esempio di fare una TAC, si rassegnano ad attendere mesi e mesi e, magari, a subire anche rinvii dell'ultimo minuto o, se hanno la possibilità economica o una necessità urgente, a recarsi presso centri privati per sostenere gli esami a pagamento.

Con la conseguenza che quello che, almeno teoricamente, è un diritto costituzionalmente garantito diviene nei fatti un diritto da difendere con tutte le proprie forze e attingendo ai propri risparmi nonostante la presenza di un Servizio Sanitario Nazionale.

In barba all'articolo 32 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]".

Il piano nazionale di governo delle liste d'attesa

Non tutti sanno, però, che in Italia esiste uno specifico Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, elaborato dal governo, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In esso sono stabiliti sia le priorità che i tempi massimi entro i quali il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare esami, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici.

Le priorità temporali

Tale Piano, più nel dettaglio, prevede quattro priorità temporali che devono essere indicate dal medico nell'apposito campo presente sull'impegnativa utilizzando le lettere U, B, D e P.

In particolare, la lettera U dà diritto al cittadino ad ottenere l'erogazione della prestazione con urgenza entro 72 ore, purché egli provveda alla prenotazione entro 48 ore dalla data della prescrizione.

La lettera B, invece, connota le prestazioni che devono essere fornite in tempi brevi, al massimo entro 10 giorni.

La lettera D indica le prestazioni differibili, di prima diagnosi, da erogare entro 30 giorni se si tratta di visite o entro 60 giorni se si tratta di esami strumentali.

Infine, la lettera P indica le prestazioni programmate, da erogare al massimo entro 180 giorni. Queste ultime rappresentano l'ipotesi residuale, che trova applicazione anche nel caso in cui il medico non barri nessuna casella.

Esami strumentali con tempi di attesa garantiti

Il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa ha poi individuato anche 58 prestazioni, tra quelle offerte dal SSN, il cui tempo massimo d'attesa va garantito almeno al 90% dei cittadini che ne fanno richiesta.

Con particolare riferimento agli esami strumentali, da erogare entro 60 giorni, tra di essi rientrano anche le TAC, in particolare quelle, con e senza contrasto,

  • al torace,

  • all'addome (superiore, inferiore o completo),

  • al capo,

  • al rachide e allo speco vertebrale

  • al bacino.

Tra gli esami strumentali che vanno erogati entro 60 giorni al 90% dei cittadini ci sono, poi:

  • la mammografia,

  • la RMN cervello e tronco encefalico,

  • la RMN pelvi, prostata e vescica,

  • la RMN muscoloscheletrica,

  • la RMN colonna vertebrale,

  • l'ecografia capo e collo,

  • l'ecocolordoppler cardiaca

  • l'ecocolordoppler dei tronchi sovra aortica,

  • le ecografie addome, mammella e ostetrica-ginecologica.

Visite specialistiche con tempi di attesa garantiti

Tra le prestazioni con tempi di attesa garantiti rientrano anche alcune visite specialistiche, che vanno erogate addirittura entro 30 giorni.

Si tratta, nel dettaglio, delle visite:

  • cardiologica,

  • chirurgica vascolare,

  • endocrinologica,

  • neurologica,

  • oculistica,

  • ortopedica,

  • ginecologica,

  • otorinolaringoiatrica,

  • urologica,

  • dermatologica,

  • fisiatrica,

  • gastroenterologica,

  • oncologica

  • pneumologica.

Altri esami specialistici con tempi di attesa garantiti

Infine, l'elenco delle prestazioni per le quali i tempi di attesa sono garantiti si completa con altri esami specialistici da erogare entro 60 giorni.

Ci si riferisce, in particolare, a:

  • colonscopia

  • sigmoidoscopia con endoscopio flessibile

  • esofagogastroduodenoscopia

  • elettrocardiogramma (semplice, a dinamo, da sforzo)

  • audiometria

  • spirometria

  • fondo oculare

  • elettromiografia

Diritto ad andare dal privato

Cosa accade se tutti i predetti tempi non sono rispettati?

Il cittadino ha diritto ad andare dal medico privatamente, pagando solo il prezzo del ticket.

Già prima della stipula del primo Piano nazionale, l'articolo 3 del decreto legislativo numero 124/1998 sanciva, infatti, l'obbligo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere di determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui la stessa è erogata e la possibilità per l'assistito, qualora l'attesa si prolunghi oltre i predetti termini, di chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello del ticket.

Domanda

A tal fine è necessario presentare al direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza una richiesta in carta semplice nella quale indicare i propri dati personali e i riferimenti temporali che giustificano la domanda, documentandoli adeguatamente.

Bisognerà in altre parole rilevare e provare che la richiesta è stata presentata a una determinata data e che non è stata evasa nei termini massimi prescritti.

Una volta inviata la richiesta, il paziente dovrebbe (almeno in teoria) essere dirottato automaticamente dalla ASL o dalla struttura ospedaliera alla prestazione in regime di attività libero professionale esercitata intramoenia.

Se però ciò non avviene siamo di fronte a un inadempimento della struttura sanitaria che priva il cittadino di un suo diritto e che, oltretutto, lo espone al rischio di un ritardo diagnostico che potrebbe avere conseguenze anche molto gravi.

Il paziente sarebbe dunque costretto a sostenere una spesa rivolgendosi a una struttura privata e, in tal caso, si potrebbe valutare la possibilità di richiedere un risarcimento del danno che sarebbe costituito dalla differenza tra la spesa sostenuta e il costo del solo ticket.

La realtà però è spesso molto più ostile di quanto si possa immaginare ed è necessario battersi per il riconoscimento di diritti che (come in questo caso) fin troppo spesso vengono negati.

In ogni caso, in base a quanto dispone il Decreto Legislativo 124/1998, è compito delle regioni disciplinare, anche mediante l'adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività dell'erogazione delle prestazioni, seppur con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi dettati a livello centrale. Di conseguenza è fondamentale, operativamente, verificare le disposizioni e le procedure dettate a livello locale in ciascuna regione.

A tal proposito leggi anche: "Liste d'attesa lunghe in ospedale? Scatta il diritto alla visita privata pagando solo il ticket"

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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