La relativa cartella esattoriale va equiparata a un precetto e non a un decreto ingiuntivo

di Valeria Zeppilli - Le cartelle esattoriali relative alle sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni delle regole che disciplinano la circolazione stradale si prescrivono in cinque anni.

Questo è quanto chiarito recentemente dal Giudice di pace di Milano con sentenza del 14 novembre 2016.

Ma non solo: tali cartelle non sono equiparabili a dei decreti ingiuntivi quanto, piuttosto, a dei precetti.

Sulla base di tali affermazioni, quindi, deve ritenersi che in caso di mancata opposizione alla cartella nei termini di legge non può farsi riferimento all'articolo 2953 del codice civile.

Il termine di prescrizione entro il quale far valere l'obbligazione tributaria principale non può infatti che essere lo stesso di quello entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione accessoria relativa alle sanzioni e, se il diritto diviene definitivo in forza di una sentenza irrevocabile, si applica il termine di prescrizione più breve previsto in base alla natura del credito.

Tale conclusione, peraltro, è mutuata da una giurisprudenza di merito ormai consolidata, in particolare facendo esplicito riferimento ad una recente sentenza del Tribunale di Torino, la numero 3577/2016.

Nel caso di specie, quindi, all'automobilista è andata decisamente bene: dato che la cartella per il recupero della multa non pagata è stata notificata il 17 aprile 2007 essa deve considerarsi prescritta e il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti infondato.

Una bella vittoria se si considera che la somma richiesta era di ben 3.129,24 euro!

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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