Per la Cassazione sussiste la presunzione di continuità dell'episodio morboso, vincibile dalla dimostrata ripresa dell'attività lavorativa

di Lucia Izzo - Vanno conteggiati anche i giorni non lavorativi nel periodi di comporto ai fini del licenziamento, nonostante non risultino dal certificato medico. In caso di sequenza di certificazioni mediche che prevedono il riposo dal lunedì al venerdì, dovranno essere conteggiati come giorni di assenza anche il sabato e la domenica.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 24027/2016 (qui sotto allegata) che ha confermato che l'interruzione della malattia utile ai fini del comparto decorre dal giorno in cui il lavoratore riprende concretamente servizio.


Il lavoratore aveva denunciato tra l'altro, la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 40 del C.C.N.L. industria chimica" compiuta dalla sentenza impugnata. Sostiene la defesa che erroneamente la Corte territoriale avrebbe inserito nel conteggio le domeniche e i giorni non lavorativi non compresi nei certificati medici.


In realtà, spiegano gli Ermellini, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ha ribadito la necessità di tener conto, ai fini del calcolo del comporto, dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso.


Detta presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all'ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì).


Va precisato, secondo il Collegio, che la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, atteso che solo il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione del rapporto, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio.


Inoltre, poichè nel caso di specie il lavoratore aveva ricevuto un doppio licenziamento e proposto appello su questa circostanza, la Cassazione rammenta che "il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo".


Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.


Cass., sezione lavoro, sent. n. 24027/2016

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