Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 21 – 27 marzo 2005) ha stabilito che l'ente non può continuare a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie riguardanti l'interessato e la sua società ma, trascorso un congruo periodo di tempo, deve collocare quelle informazioni in una pagina del sito che sia accessibile solo dall'indirizzo web.
Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente




