Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 21 – 27 marzo 2005) ha stabilito che l'ente non può continuare a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie riguardanti l'interessato e la sua società ma, trascorso un congruo periodo di tempo, deve collocare quelle informazioni in una pagina del sito che sia accessibile solo dall'indirizzo web.
Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso.
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