Nota di commento alla sentenza del Tar Napoli n. 1872/2016

Avv. Francesco Pandolfi - Esiste una qualche relazione tra l'uso legittimo dell'arma e reati come l'abuso edilizio e la violazione di sigilli?


Diciamo subito no: perlomeno questa dovrebbe essere la risposta scontata.


Per essere più precisi, nel mondo del diritto si tratta di un collegamento solo apparente, che non dice assolutamente nulla sulla "inaffidabilità" di una persona con le armi, responsabile (forse) del reato in questione.


Ma se questo è vero, come è possibile allora che spesso la Prefettura, messa di fronte da una situazione simile, in quattro e quattr'otto predispone ed invia il suo bel divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente?


Proviamo a fare qualche ipotesi:


a) forse fa confusione tra istituti giuridici del tutto diversi,


b) forse accosta la materia del diritto delle armi ad altri segmenti del diritto che non la lambiscono neppure,


c) forse per un eccesso di zelo, o di potere, o di sconfinamento nella discrezionalità.


La risposta potrebbe essere una o tutte contemporaneamente, sta di fatto che se da una parte la Prefettura ha la possibilità di fare questo, ciò che alla fine importa è che il problema se lo ritrova il "diretto interessato", indagato (nel caso in commento) per il reato di abusivismo edilizio e violazione dei sigilli ma vittima, allo stesso tempo, della rigida equazione prefettizia.


Andiamo al pratico


Il ricorrente, titolare della licenza di porto di fucile ad uso caccia, si risente del fatto che la Prefettura gli ha notificato il decreto con cui è fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.


Si tratta di un decreto basato su una segnalazione dei Carabinieri, dove si spiega che "su esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Tribunale, la persona interessata è stata sottoposta all'obbligo di presentazione quotidiana all'ufficio di P.G., siccome indagata per i reati descritti".


Così impostato però il divieto non regge assolutamente: è questo il parere del Tar Napoli.


L'errore della Prefettura


I Magistrati del Tar lo individuano immediatamente: l'errore amministrativo consiste nel non aver verificato con cura il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute.


In parole povere: nella realtà il pericolo non c'è.


Fare un attimo mente locale per arrivare a conclusione è facile: l'abusivismo edilizio e il reato di violazione dei sigilli non hanno strutturalmente nulla in comune con l'uso lecito dell'arma.


Anche mettendosi nell'ottica della Prefettura e sforzandosi nel voler trovare a tutti i costi un rischio specifico, magari di altra e diversa natura, ebbene l'individuazione di tale rischio meriterebbe un'approfondito esame e un severo controllo prima di essere confermato.


In conclusione


Il rischio di questi divieti è l'arbitrio amministrativo, una vera e propria deriva autoritativa, in virtù della quale si finisce per accomunare fattispecie tra loro eterogenee.


E in casi simili?


Il consiglio più ovvio è lo stesso dato alla persona che ha proposto il ricorso e che ha poi avuto la sentenza del Tar Napoli n. 1872/16: agire e reagire con convinzione davanti i Magistrati, in quanto è vero che la materia dell'uso legittimo delle armi è delicata, ma è altrettanto vero che i giudizi prognostici (sulla pericolosità o meno di chiunque) devono essere fatti sulla base di un prudente apprezzamento di tutte le circostanze importanti del caso.


Non solo.


Alla fine, la valutazione della Prefettura deve far parte di un provvedimento dove, con la semplice lettura, sia facile comprenderne la motivazione (c.d. motivazione congrua).


La motivazione così congegnata permette, a sua volta, il cosiddetto "controllo" in causa da parte della magistratura, la quale è chiamata a dire quando la valutazione della Prefettura è arbitraria.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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