Le CTP di Ancona e Firenze provano a fare chiarezza nel caos interpretativo creato dalla legge e da alcune Regioni

di Valeria Zeppilli - Le Commissioni Tributarie di Ancona e di Firenze, rispettivamente con le sentenze numero 1909/2016 e numero 1295/2016, sono arrivate nei giorni scorsi ad un'importante conclusione: in caso di leasing, a doversi fare carico del pagamento del bollo oggi è sempre colui che utilizza l'autovettura, anche se la tassa è relativa a un'annualità antecedente il 1° gennaio del 2016.

La questione

La questione che ha dato origine alle due pronunce è sostanzialmente la stessa e riguarda anche molti altri soggetti rispetto a quelli direttamente coinvolti: la richiesta di pagamento del bollo che alcune Regioni continuavano a fare alle società di leasing, nonostante quanto disposto dalla legge numero 99/2009, con la quale si era stabilito, pur se in maniera non troppo chiara, che il soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore dell'auto concessa in locazione finanziaria.

Nonostante ciò (e nonostante in argomento il Dipartimento delle Finanze avesse espresso un parere di segno contrario con nota del 27 giugno 2012), in alcune zone di Italia si continuava ad operare come se la responsabilità solidale ci fosse sempre e comunque.

Gli interventi degli ultimi anni

Su tale situazione era necessario che il Governo facesse chiarezza, tanto che in un primo momento, con il decreto legge

numero 78/2015, è stata fornita un'interpretazione autentica della disposizione del 2009, con la quale si è chiarito che in generale a partire dal 15 agosto 2009 del bollo deve farsi carico solo l'utilizzatore, mentre la società di leasing è responsabile in via solidale esclusivamente nel caso in cui "abbia provveduto al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria".

Nel 2016, poi, il decreto legge numero 113 (cd. decreto enti locali) ha abrogato la norma del 2015 e previsto la responsabilità esclusiva, dal 1° gennaio 2016, dell'utilizzatore, al fine di prevenire il contrasto interpretativo.

In realtà, si è creato un caos ancora maggiore: chi deve pagare per le annualità precedenti?

Le pronunce delle CTP di Ancona e Firenze

In tale contesto, le pronunce delle CTP di Ancona e Firenze assumono un'importanza fondamentale.

Con esse si è infatti chiarito che il decreto legge del 2016 non ha nei fatti apportato alcuna modifica dei soggetti passivi della tassa automobilistica: del mancato pagamento, in generale, la società di leasing non deve rispondere.

La modifica introdotta dal decreto Enti Locali, per la verità, ha sì abrogato la norma interpretativa del 2015 ma ha lasciato immutato il testo del decreto legge numero 953/1982 così come modificato dalla legge numero 99/2009 che comunque prevede la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore dell'auto per il pagamento del bollo. 

Valeria Zeppilli

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