Le tutele che la legge riconosce a chi ha acquistato un animale che poi è risultato non essere di razza o con problemi di salute

In questa pagina:
- Comprandita di animali
- Garanzia per i vizi
- Malattie infettive

di Lucia Izzo - Recarsi in un allevamento per scegliere un cane o gatto di razza è una pratica diffusa che molti padroni prediligono per la scelta di un amico a quattro zampe. Il pedigree, tuttavia, si fa pagare ben caro e si presta facilmente ad abusi che ricadono sul compratore, ad esempio nel caso in cui il cucciolo non sia di razza pura o sia malato o non sia idoneo a partecipare alle gare cinofile.

In tali situazioni, il compratore può fare affidamento sulle norme che tutelano la compravendita, in quanto il cane, nonostante le giuste rimostranze che si possono muovere su tale concetto, per il nostro codice civile è considerato una "res", ossia una cosa.

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La compravendita di animali

La vendita è un contratto tramite il quale si realizza uno scambio che trasferisce la proprietà della cosa dal venditore al compratore: se il primo è obbligato alla consegna della cosa con le caratteristiche pattuite, il secondo è obbligato a pagarne il corrispettivo. La legge consente che gli animali di razza, provvisti di certificato genealogico, possano essere oggetto di compravendita.

In particolare, il codice civile contempla la vendita di animali all'art. 1496 c.c. stabilendo che "la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali" e, in caso non venga disposto nulla da queste ultime, si osservano le norme civilistiche.

Il contratto di regola è verbale o per iscritto e si perfeziona con il consenso al momento dell'accettazione; la consegna dell'animale, tuttavia, può essere sia contestuale (come avviene nella vendita reale) che successiva: questo è il caso della vendita obbligatoria che ricomprende la vendita di cosa futura (a seguito di accordo tra le parti la proprietà si acquista automaticamente alla nascita del cucciolo), la vendita a prova (la vendita è subordinata a un periodo di prova concesso al compratore per verificare che la cosa abbia le caratteristiche pattuite), la vendita con riserva di gradimento (il contratto si perfeziona solo se il compratore entro breve periodo comunica il gradimento al venditore) e la vendita con spedizione (la consegna al vettorem a spese e rischio del venditore, esaurisce l'obbligazione di consegna).

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La garanzia per i vizi

L'allevatore, in qualità di venditore, è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Per vizio si intende un'imperfezione materiale della cosa acquistata tale da incidere sulla sua destinazione (ad esempio patologie, difetti, tare genetiche).

L'art. 129 del Codice del Consumo stabilisce che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita: vizi di conformità si manifestano, ad esempio, laddove i beni non siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e non possiedano le qualità presentate, oppure se non siano idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore (ad esempio le gare cinofile).

Ai sensi dell'art 132 del Codice del Consumo, qualora i difetti di conformità si manifestino entro sei meni dalla consegna del bene, si presume che questi esistessero già a tale data, pertanto il compratore non ha l'onere di provare che il difetto esistesse già prima dell'acquisto.

Per ottenere il risarcimento il vizio deve essere pregresso, ossia preesistente al momento della conclusione del contratto, occulto, ossia non essere visibile e riconoscibile al momento dell'acquisto e grave, ovvero tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Anche se la garanzia per vizi dovrebbe essere sempre garantita anche in assenza di contratto scritto, il consiglio è sempre quello di sottoscriverne uno apposito.

Il Giudice di Pace di Macerata, sentenza n. 250/2013, ha condannato al risarcimento (per spese mediche e deprezzamento dell'animale) un allevatore, nei confronti del compratore che, successivamente alla consegna, aveva scoperto che il doberman che gli era stato venduto era affetto da rogna e rossa e, pertanto, inidoneo a partecipare alle gare per cui era stato acquistato.

La garanzia per vizi è esclusa solo se ai sensi dell'art. 1491 c.c., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale ne era esente.

In presenza di visi il compratore può può domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto, restituendo l'animale nelle condizioni in cui si trovava al momento della compravendita, ovvero la riduzione del prezzo.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

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Malattie infettive

Le malattie virali dell'animale hanno di norma un tempo di incubazione variabile da patologia a patologia, di norma 10-15 giorni: se i primi segni di malessere si manifestano in tale arco di tempo dall'acquisto, è lecito presumere con quasi totale certezza che trattasi di malattie pregresse, occulte e gravi.

Il compratore deve prestare attenzione a non firmare contratti che prevedano una garanzia inferiore ai 15 giorni di incubazione, spesso predisposti da venditori consapevoli dello stato di salute dell'animale e della mancanza delle apposite vaccinazioni.

Bisogna altresì rammentare che questo tipo di contratto-truffa è comunque illegittimo, come stabilito dalla Corte di Cassazione: "È illegittimo e, pertanto, non applicabile l'uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell'animale anziché dalla scoperta del vizio" (Cass. n. 1834/1942 e Cass. n. 599/1954).

La Cassazione, sentenza n. 9330/2004, ha altresì precisato che qualora l'animale sia risultato affetto da malattia manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dall'indigestione accidentale di sostanze tossiche.


Foto: 123rf.com
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