di Valeria Zeppilli - Entra in vigore domani, 27 settembre, il decreto numero 178/2016, contenente il regolamento relativo alle disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento, da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, di albi, elenchi e registri (pubblicato in G.U. il 12 settembre scorso e qui sotto allegato).
Tale regolamento riguarda anche le modalità di iscrizione e trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi COA.
Una delle novità più interessanti è però rappresentata dal fatto che, presto, gli albi, gli elenchi e i registri saranno consultabili solo online, per il tramite di un sistema informatico centrale gestito dal CNF.
Il Consiglio nazionale forense metterà ovviamente a disposizione degli ordini territoriali tutte le funzioni di ricezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici.
Conseguenza dell'introduzione degli albi online è la possibilità per il pubblico di consultare tutti i dati relativi ai professionisti iscritti, ovverosia i dati anagrafici, il domicilio professionale, il recapito telefonico, l'indirizzo p.e.c., l'eventuale sito internet di studio, la data di iscrizione all'albo, l'eventuale partecipazione ad associazioni o a società tra avvocati, l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio, l'eventuale iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, lo svolgimento dell'attività di mediatore e l'iscrizione agli elenchi dei gestori della crisi da sovraindebitamento.
In realtà, affinché tale novità diventi effettiva occorre attendere ancora un po': per la realizzazione del sistema informatico centrale, infatti, il CNF ha due anni di tempo.
Entro un anno, però, dovrà adottare le specifiche tecniche del sistema online, una volta sentiti sia il garante per la protezione dei dati personali che i consigli dell'ordine territoriali. Ciò vuol dire che entro il 27 settembre 2017 avremo, almeno, delle indicazioni circa i flussi informativi, le modalità di accesso al sistema, la sua architettura di funzionamento, le misure di sicurezza e così via.
Un altro termine ancora riguarda, infine, la fissazione da parte del Ministero della giustizia delle modalità telematiche e automatizzate con le quali gli andranno trasmessi gli indirizzi e i dati identificativi degli avvocati: per questa ci sono 18 mesi di tempo.
Decreto n. 178/2016• Foto: 123rf.com