di Valeria Zeppilli - E' escluso il diritto dell'ex moglie alla quota dell'indennità di fine rapporto se l'altro coniuge è un agente. In alcuni casi, la contrattazione collettiva degli agenti generali assicurativi riconosce a tali soggetti un'attribuzione patrimoniale in caso di cessazione del rapporto, ma il semplice collegamento tra l'attribuzione patrimoniale e la conclusione del rapporto di agenzia non può essere alla base della corresponsione di una quota di tale indennità all'ex coniuge, così come avviene per il TFR. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17883/2016, depositata il 9 settembre scorso (qui sotto allegata).
Nel caso di specie, l'attività di agente posta in essere dal soggetto titolare dell'attribuzione patrimoniale aveva avuto natura imprenditoriale: essa, infatti, era stata esercitata attraverso una struttura organizzativa complessa e articolata, corredata di una vasta dotazione di mezzi e personale.
L'articolo 12-bis della legge numero 898 del 1970 invece, nel prevedere che all'ex coniuge che non sia passato a nuove nozze e sia titolare di un assegno divorzile spetta una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, collega tale diritto non alla cessazione di un rapporto qualsiasi ma, specificamente, alla cessazione di un rapporto di lavoro: così facendo, tale norma circoscrive il suo ambito applicativo e non permette di ricomprendervi qualsiasi emolumento che sia in qualche modo collegato alla cessazione di un'attività economica svolta dall'altro coniuge. Presupposto fondamentale è la presenza del vincolo di subordinazione o, quantomeno, parasubordinazione.
Così argomentando, la Corte di cassazione ha quindi respinto il ricorso di una donna che pretendeva le fosse attribuita una quota dell'indennità di fine rapporto riconosciuta all'ex marito per la sua attività di agente generale: il riconoscimento di tale pretesa non può prescindere dalla natura del rapporto nella cui cessazione l'indennità ha il presupposto. Dato che nel caso di specie mancavano sia la subordinazione che la parasubordinazione, la donna dovrà rassegnarsi: l'articolo 12-bis non la riguarda.
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