Solo sanzione amministrativa pecuniaria dopo la depenalizzazione del reato di atti osceni

di Marina Crisafi - Niente reato ma solo una sanzione amministrativa pecuniaria per chi compie atti osceni in luogo pubblico. È l'effetto dell'operazione depenalizzazione operata dal decreto legislativo n. 8/2016 su tutta una serie di reati, ivi compreso quello previsto dall'art. 527 del codice penale. A sancirlo è la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 36867/2016 depositata oggi (qui sotto allegata), annullando senza rinvio la decisione della Corte d'appello di Catania che condannava un uomo alla pena di tre mesi di carcere, convertita in 3.420 euro di multa, per essersi masturbato in corrispondenza del passaggio di alcune studentesse.

L'uomo ricorreva innanzi al Palazzaccio eccependo erronea applicazione della legge penale per la negazione dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nonostante la particolare tenuità del fatto a fronte di un comportamento del tutto occasionale, della circostanza che l'atto di autoerotismo fosse stato compiuto in condizioni di ridotta visibilità dopo il tramonto e che la prossimità alla cittadella universitaria non dimostrava l'intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse.

Per la Cassazione, va rilevata l'intervenuta abolitio criminis per effetto della depenalizzazione intervenuta con decreto legislativo

8/2016 del reato di atti osceni "in quanto il fatto è ora soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5mila ad euro 30mila". Ai sensi dell'art. 8 del decreto citato, le disposizioni, ricorda la Corte, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".

Per cui, sentenza annullata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e atti trasmessi al prefetto per l'irrogazione della sanzione che, in base a quanto prevede il decreto, sarà piuttosto salata.

Cassazione, sentenza n. 36867/2016

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