Presupposti e problemi sul risarcimento del danno

La causa di servizio è un'infermità, malattia o lesione che insorge durante e in conseguenza dell'attività lavorativa esercitata dai dipendenti della Pubblica Amministrazione, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle categorie contemplate dal D.P.R. 1092/1973.

Ai fini del riconoscimento della causa di servizio è necessario che il danno alla salute riportato sia ricollegabile in tutto o in parte all'attività prestata o all'ambiente di lavoro.

La Corte di Cassazione nelle sentenze n. 15068 del 28.11.2001 e n. 995 del 17.01.2007 ha riconosciuto anche l'infortunio in itinere come ricollegabile a causa di servizio, allorquando:"sussista un nesso tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali; - in caso di infortunio occorso durante l'uso del veicolo privato, l'uso di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione."

Prima della riforma apportata dal Decreto Salva Italia n. 201/2011 le indicate categorie di dipendenti pubblici godevano di numerosi privilegi. Ora invece, al pari dei dipendenti privati, sono soggetti all'Assicurazione obbligatoria Inail e alla disciplina degli infortuni sul lavoro contenuta nel D.lgs 38/2000.

Al fine di ottenere il ristoro dei danni riportati in seguito alla caduta accidentale per causa di servizio, il dipendente deve presentare domanda scritta presso l'ufficio o il comando di appartenenza. 

La richiesta deve contenere le informazioni necessarie ad accertare il nesso di causa tra caduta e servizio: lesione, fatti di servizio che l'hanno provocata, ripercussioni sulla salute e sulle capacità lavorative.

Non è infrequente che le domande relative alla caduta accidentale vengano respinte allorquando i dipendenti si limitino a riferire l'evento"caduta accidentale" senza specificarne la causa o la concausa (pavimento scivoloso per la presenza di detersivi, scale prive di protezione, ecc). 

Ulteriori problemi possono verificarsi qualora non vengano riconosciuti i presupposti per ottenere il risarcimento del danno. 

La Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza  n. 7388/2015 ha respinto il ricorso presentato da una dipendente pubblica scivolata nel corridoio del garage della Regione presso cui prestava servizio, richiamando la corretta motivazione della Corte di merito: " ... evidenziato una modesta scivolosità che questo CTU ritiene comune alla generalità dei pavimenti esistenti negli uffici pubblici e privati" e "che il rischio del pavimento de quo, sia pure modestamente scivoloso, in concreto non risulta di particolare rilievo. Ne deriva che l'infortunio di cui trattasi, ancorché indennizzabile (e indennizzato), non è, tuttavia, risarcibile". 


Per approfondimenti vai alla guida legale su malattia e infortunio nel rapporto di lavoro

 


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