Per la Cassazione è configurata la fattispecie di abbandono di persone minori o incapaci

di Lucia Izzo - Lasciare il proprio figlio, incapace di provvedere a se stesso perché minore o disabile, nell'auto per ore sotto il sole cocente dell'estate, integra il delitto di cui all'art. 591 c.p.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 29666/2016 (qui sotto allegata).


Viene impugnato il provvedimento con cui la Corte d'Appello, confermando la decisione di Tribunale aveva condannato un padre per il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, in quanto aveva lasciato il figlio disabile per circa quattro ore, da solo, all'interno di un'autovettura nel pomeriggio di un giorno estivo.


A nulla vale il gravame interposto dall'uomo, che ritiene insussistenti gli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento all'esistenza di un concreto pericolo per l'incolumità del soggetto disabile.

Gli Ermellini precisano che il reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.


La norma in questione, prosegue il collegio, è volta a tutelare il valore etico-sociale della sicurezza della persona e, pertanto, ogni situazione di pericolo o abbandono, anche solo potenziale, dei soggetti minori o incapaci impone la piena attivazione del titolare dell'obbligo giuridico a protezione del bene garantito.

In particolare, quanto all'elemento psicologico di tale reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione.


Corretta la ricostruzione dei giudici di merito, posto che gravava sul ricorrente, in qualità di genitore del figlio, affidatogli in cura e custodia sia in generale che in quel particolare frangente, il dovere di evitare che questi potesse essere esposto ad una situazione di pericolo anche solo potenziale, in quanto soggetto incapace di provvedere a se stesso, portatore di handicap fisici e psichici.


La Corte territoriale ha sottolineato che la permanenza del figlio da solo nell'auto per circa quattro ore di calura in un pomeriggio estivo lo ha esposto al rischio concreto di perdita di sensi: una ricostruzione confermata dai testi presenti sul luogo, che hanno rappresentato le critiche condizioni della persona offesa

che appariva stanca, affaticata, quasi accasciata nell'auto calda e non in grado di parlare, ovvero sofferente, non in grado di rispondere  alle domande dei presenti che si erano presi cura di lui in vece del padre assente per un lungo periodo di tempo.

Dissipato ogni dubbio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, che risulta in re ipsa nelle modalità di condotta dell'imputato, va rigettato il suo appello e confermata la sentenza oggetto di ricorso.

Cass., V sez. pen., sent. n. 29666/2016

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