Per il Tar Lazio, il comune non può imporre obblighi selettivi basati sulla razza di appartenenza

di Marina Crisafi - Niente museruola a pittbull, rottweiler, mastini e ai cani considerati "aggressivi" solo sulla base della razza. Il Comune infatti non può imporre l'uso della stessa solo perché l'animale appartiene a una razza piuttosto che ad un'altra. Lo ha sancito la seconda sezione del Tar Lazio, con la recente sentenza n. 7100/2016, annullando l'ordinanza comunale che stabiliva tale obbligo e accogliendo il ricorso dell'associazione animalista.

Gli studi scientifici in campo veterinario, ha ricordato infatti il giudice amministrativo, dimostrano che non può stabilirsi "il rischio di una maggiore aggressività dell'animale in base alla razza o ai suoi incroci".

Inoltre, l'ordinanza ministeriale del 2008, cui si rifà il provvedimento dell'amministrazione comunale per stabilire l'obbligo di adottare la museruola, ha stabilito il Tar è da ritenersi superata, giacché lo stesso ministero della Salute ha chiarito in seguito che tale obbligo deve essere conseguente ad una valutazione, da effettuare, da parte dei servizi veterinari dell'Asl, caso per caso.

In sostanza, la pericolosità del cane va valutata in concreto, nei casi di aggressività conclamata o altri indici di rischio.

Per cui il proprietario di un cane non può essere obbligato a mettergli la museruola quando esce di casa solo perché è un pittbull piuttosto che un chihuahua.

Ecco il testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5468 del 2016, proposto da:

Associazione Earth, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Comune di Cave;

per l'annullamento

dell'ordinanza del dirigente III dipartimento del Comune di Cave, n. 9 del 3 febbraio 2016, limitatamente a quanto previsto al punto C), lettera b), ove si impone l'obbligo ai conduttori di cani indicati nell'ordinanza del ministero della salute del 14/01/2008 di applicare ai propri animali la museruola quando gli stessi vengono condotti in luoghi aperti al pubblico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto in fatto

che con il ricorso in esame l'associazione EATH impugna l'ordinanza - meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi - adottata dal Comune di Cave, nella sola parte in cui è stato disposto l'obbligo per i conduttori di cani indicati nell'ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, di applicare la museruola quando gli stessi siano condotti in luoghi aperti al pubblico;

che l'associazione odierna ricorrente deduce, a sostegno della domanda di annullamento, eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di motivazione, nonché il contrasto dell'impugnata ordinanza con l'ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, prorogata con ordinanza del 3 agosto 2015, che modificando la precedente ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2008, ha disposto che l'obbligo di adottare la museruola deve essere conseguente ad una valutazione caso per caso operata dai servizi veterinari della ASL; e con l'ordinanza del 22 marzo 2011, nella quale il Ministero ha specificato che la pericolosità del cane deve essere valutata in concreto, ossia solo in casi conclamati di aggressività o altri indici di rischio;

che, alla camera di consiglio dell'8 giugno 2016, previo avviso alle parti costituite ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita nel merito con sentenza in forma semplificata.

Considerato in diritto

che il ricorso è manifestamente fondato, nella parte in cui deduce la illegittimità dell'ordinanza impugnata per aver previsto, in maniera indiscriminata e astratta, l'obbligo di dotare di museruola i cani appartenenti alle razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008;

che, infatti, l'imposizione di tale obbligo non trova una razionale giustificazione sulla scorta delle evidenze scientifiche, come risulta dagli studi sul tema prodotti dall'associazione ricorrente e dalla stessa decisione ministeriale di modificare l'originaria ordinanza del 14 gennaio 2008, adottando una nuova ordinanza in materia (del 3 marzo 2009), sul presupposto che l'iniziale previsione di obblighi estesi sulla base della razza di appartenenza non ha comunque ridotto gli episodi di aggressione; e che la letteratura scientifica veterinaria ha, al contrario, confermato che «non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci»;

che, pertanto, è fondata anche la censura con cui si denuncia il contrasto dell'impugnata ordinanza con l'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009;

che, in conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, della gravata ordinanza, nei limiti di interesse;

che le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia e della natura degli interessi perseguiti dall'Amministrazione, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del dirigente III dipartimento del Comune di Cave, n. 9 del 3 febbraio 2016, limitatamente a quanto previsto al punto C), lettera b).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2016


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