Il manufatto realizzato con elementi stabili e robusti fa desumere una permanenza prolungata

di Lucia Izzo - Non si tratta di un semplice "gazebo" se la struttura in legno e ferro ha natura stabile, non facilmente rimovibile, ma di un pergolato vero e proprio realizzato per tenere l'auto al coperto. Si va a realizzare, quindi, un incremento dei volumi per cui è necessaria un'autorizzazione edilizia.


Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione seconda, nella sentenza n. 612/2016 (qui sotto allegata) che ha dato torto al ricorrente, sanzionato per aver costruito opere edilizie abusive.

La sanzioni erano derivate da una serie di interventi accertati dalla Polizia municipale tra cui l'asporto di terreno con realizzazione di opere murarie di sostegno e sovrastante struttura con travi in ferro e legno utilizzata come posti auto.


Il ricorrente rappresenta che la consistenza dell'opera indicata come "posto auto coperto con pergolato" sarebbe in realtà diversa, non essendosi realizzato alcun posto auto, quindi la struttura realizzata avrebbe natura di gazebo che nulla aggiunge alla normale utilizzabilità del terreno come parcheggio pertinenziale a raso.


Decisive sono, però, le prove fotografiche dalle quali emerge, non sol,o che sul pergolato, per un certo periodo, erano state installate lastre di policarbonato, poi rimosse, ma anche che la struttura oggetto di controversia non ha natura precaria, è ancorata al suolo e appare destinata alla stabile permanenza nel tempo, in quanto costituisce una nicchia con elementi anche in muratura.

In sostanza, è stata realizzata una superficie utile con funzione permanente di posto auto.


Con riguardo alla realizzazione di pergolati, la giurisprudenza del TAR condivide il diffuso orientamento secondo il quale "può considerarsi un semplice pergolato, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, solo quel manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, idonea a realizzare in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo, con la conseguenza che perché possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume è necessario che l'opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio".


Al contrario va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, anche se contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, ma che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso.


Tar Emilia Romagna, sent. 612/2016

Foto: 123rf.com
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