La legge di Stabilità 2016 ha confermato la responsabilità solidale tra CAF e RAF nella certificazione della conformità delle dichiarazioni fiscali

di Lucia Izzo - Con la recente Circolare n. 20/E (qui sotto allegata), l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulle norme di interesse fiscale contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tra l'altro, esprimendosi anche sul visto di conformità infedele e sulle sanzioni a carico dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF). 


Si tratta, sostanzialmente, del regime che interessa gli errori commessi dai CAF nell'apposizione del c.d. visto di conformità, un'attestazione dallo stesso CAF o da professionisti abilitati, che certifica la conformità delle dichiarazioni fiscali esposte nel Mod. 730, rispetto ai documenti fiscali che i contribuenti hanno esibito e che questi siano correttamente indicati. 


Il problema si pone laddove il CAF apponga un visto infedele sulla documentazione 730.

In una simile eventualità è previsto che risponda il RAF (Responsabile dell'assistenza fiscale) delle sanzioni eventualmente provocate, poiché il visto richiede una verifica della documentazione che presuppone competenze professionali a cui si ricollegano responsabilità personali.

In precedenza, tuttavia, CAF e RAF erano obbligati in solido, ma solo per il pagamento di una somma pari alla sanzione.


La legge di Stabilità 2016 dispone, per quanto riguarda le sanzioni poste a carico di coloro che rilasciano sulle dichiarazioni dei redditi il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele, che il centro di assistenza per il quale ha operato il responsabile dell'assistenza fiscale che ha apposto un visto di conformità infedele, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia obbligato solidalmente in ordine al pagamento, non solo, di un importo pari alla sanzione irrogata, ma anche di altre somme.


Sostanzialmente il CAF risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di una "somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente" per violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.


Tuttavia, è esclusa la colpevolezza del responsabile dell'assistenza fiscale e, per l'effetto, anche la responsabilità solidale del CAF, qualora il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E

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