Non assimilabile a una "porta-finestra" l'accesso principale all'abitazione. Violato il testo unico per l'edilizia

di Lucia Izzo - Il condomino viola il TUED (Testo unico per l'Edilizia) se realizza un ingresso indipendente per la sua abitazione in difformità rispetto a quanto previsto dalla licenzia edilizia.

Lo ha disposto il Tar Basilicata nella sentenza 297/2016 (qui sotto allegata), tuttavia il giudice ha accolto parzialmente il ricorso del proprietario, in quanto il provvedimento del Comune, nonostante la corretta rilevazione dell'abuso, non avrebbe potuto comminare contemporaneamente sia la riduzione in pristino del fabbricato che infliggere una sanzione pecuniaria.

Non si tratta di una "porta-finestra": quella realizzata dal condomino rappresenta un vero e proprio ingresso indipendente, situato su un altro lato dell'edificio, in corrispondenza di quello che, secondo la licenza edilizia, avrebbe dovuto essere un bagno con finestra.

D'altronde, la porta di accesso all'appartamento in questione era stata prevista ab origine in corrispondenza della scala condominiale, utilizzata da tutti gli altri abitanti dell'edificio, e la concessione edilizia obbliga i destinatari ad "attenersi al progetto presentato", senza possibilità di modifiche.

Il Collegio ritiene, pertanto che l'intervento realizzato, ovverosia la chiusura del varco di accesso all'appartamento in questione dalla scala condominiale e la realizzazione di una porta in un diverso prospetto dell'edificio, in difformità rispetto a tutti gli altri appartamenti del condominio, costituisca un mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, ovverosia una "variazione essenziale" che integra abuso.

Neppure convince l'assimilazione dell'opera realizzata ad una c.d. "porta-finestra", in quanto nella fattispecie in trattazione non viene in considerazione il mero ampliamento di una finestra, bensì la realizzazione dell'accesso principale all'appartamento in modo del tutto difforme rispetto al progetto originario.

Tuttavia coglie nel segno la doglianza del proprietario secondo cui l'Amministrazione resistente avrebbe impartito contestualmente (e contraddittoriamente) sia l'ordine di demolizione ex art. 31-32 TUED e sia l'ordine di pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 comma 4 TUED.

Si tratta di un'evidente ed insanabile contraddizione in quanto l'Amministrazione ha disposto misure tra loro diverse ed alternative, tali da fare insorgere seri dubbi sull'effettiva volontà sottesa al provvedimento impugnato che, pertanto, va annullato.

Tar Basilicata, sent. 297/2016

Foto: 123rf.com
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