La facoltà concessa dall'articolo 2044 c.c. a legittima difesa della proprietà non può generare anche un diritto di ritenzione dei beni rimossi

di Valeria Zeppilli - Se la legittima difesa della proprietà può giustificare, ai sensi dell'articolo 2044 del codice civile, la rimozione di un veicolo in sosta vietata senza contestazione amministrativa da parte di un agente a ciò legittimato, prima di spingersi oltre bisogna rifletterci un po'.

La Corte di cassazione, con sentenza numero 18127/2016, depositata il 2 maggio (qui sotto allegata), ha infatti ravvisato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in capo a chi pretenda anche il pagamento delle spese di rimozione e custodia prima di restituire il mezzo rimosso.

Nel caso di specie, ad aver ordinato la rimozione era stata una Asl che intendeva liberare l'area interna all'ospedale dai veicoli privati.

Prima di restituire i mezzi rimossi, tuttavia, l'azienda sanitaria e la concessionaria del servizio avevano preteso la restituzione delle spese resesi necessarie per provvedere allo sgombero.

Per i giudici, tuttavia, se vi è proporzionalità tra violazione della proprietà e rimozione del veicolo idonea a giustificare tale atto pur in assenza di espressa contestazione amministrativa, la facoltà che ne consegue non può di certo generare anche un diritto di ritenzione dei beni rimossi sino a che non siano pagate le relative spese.

Di conseguenza, corretta è stata la contestazione da parte del P.M. in capo ai dirigenti della Asl e al legale rappresentante della concessionaria del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la sentenza di merito che lo aveva ritenuto non configurabile va cassata.

Resta comunque salva ogni valutazione circa la sussistenza, in concreto, dell'elemento soggettivo del reato contestato.


Corte di cassazione testo sentenza numero 18127/2016
Valeria Zeppilli

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