La materia, ora depenalizzata, è assoggettata alla sola sanzione amministrativa pecuniaria

di Lucia Izzo - La circolazione in Italia dei veicoli appartenenti a persone residenti all'estero con targa e documenti stranieri, in esenzione dal pagamento dei diritti doganali, è ammessa per un periodo non superiore a sei mesi nel corso di un anno, anche non continuativi. 


Tali veicoli possono essere condotti solo dallo stesso proprietario o da un suo parente entro il terzo grado residenti all'estero, o da altra persona sempre residente all'estero munita di delega.

In caso contrario, evidenzia la Corte di Cassazione, si verifica il reato di contrabbando: ciò emerge dalla sentenza n. 2224/2016 (qui sotto allegata), riguardante materia ora depenalizzata ai sensi dei d.lgs. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati in attuazione della legge delega 67/2014. 


Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di legittimità riguarda la vicenda di una donna tunisina, nei confronti della quale è stato emesso decreto di sequestro preventivo per un'automobile.

I giudici di prime e di seconde cure, avevano infatti ritenuto sussistenti gravi indizi della violazione di cui agli artt. 67, 69 e 70 del d.P.R. 43/73, dovendo escludersi che il veicolo sequestrato fosse stato importato per uso privato, occasionale o secondo le istruzioni del titolare.


La ricorrente aveva acquistato l'auto in Germania senza corresponsione dell'i.v.a., in quanto destinata alla importazione in Tunisia, introducendola in Italia a bordo di una motonave.

Tuttavia, la proprietaria non era neppure presente al momento dell'importazione dei veicolo in Italia, essendo in tale frangente il veicolo condotto da altro cittadino tunisino, indice del non occasionale privato utilizzo del mezzo da parte della donna.


I giudici precisano che la Convenzione di New York del 4 giugno 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957 n. 1163, consente l'introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato contraente limitando tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza

fuori dello Stato in cui avviene l'importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua visita temporanea nel territorio dello Stato. 


Ne consegue che se una delle dette condizioni viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requisiti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del terzo, tale uso consenta.


Nel caso di specie, la sussistenza dei gravi indizi di reato è emersa, secondo la corretta valutazione del Tribunale, dal fatto che i funzionari della Agenzia delle Dogane hanno trovato un cittadino tunisino alla guida del veicolo, in assenza della proprietaria e privo di delega, con la conseguente realizzazione del reato di contrabbando, ai sensi degli artt. 216, 282, 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 citati. 


Si rammenta che in materia è intervenuta la legge delega 67/2014, nonché i successivi decreti legislativi in base ad essa emanati, n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016: ai sensi di quest'ultimo sono state depenalizzate (e assoggettate alla sola sanzione amministrativa pecuniaria) tutte le violazioni che prevedono la sola pena della multa o dell'ammenda, tra cui rientrano anche quelle riconducibili ai reati di contrattando ai sensi del Testo Unico delle leggi doganali (Tuld).

Cass., III sez. pen., sent. 2224/2016

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