Ampliatosi l'oggetto del contendere cadono le preclusioni per la parte che ha presentato originariamente il ricorso di separazione

di Lucia Izzo - L'addebito della separazione può essere richiesto dalla moglie anche con una nota integrativa del ricorso come reazione alla domanda riconvenzionale che ha formulato il marito convenuto: ampliatosi l'oggetto del contendere, cade ogni preclusione nei confronti della parte che ha presentato la domanda in origine.


Lo ha disposto il Tribunale di Roma nella sentenza n. 16880/2015 che ha trattato una causa di separazione tra coniugi.

In origine, la moglie aveva presentato ricorso introduttivo per chiedere al giudice la mera separazione dal marito, essendo ormai divenuta intollerabile la convivenza

La richiesta di addebito della separazione all'uomo era stata, invece, avanzata soltanto con una nota integrativa.


Si è posto, pertanto, un problema di ammissibilità di tale domanda di addebito, non presentata per la prima volta con il ricorso introduttivo del giudizio.

Per risolvere la questione, il collegio richiama l'unanime interpretazione dottrinale e giurisprudenziale sul tema secondo cui la domanda di separazione e la domanda di addebito rappresenterebbero due richieste autonome: la causa petendi della prima è rappresentata dalla intollerabilità della convivenza, mentre l'addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali e può essere a rigore qualificata come domanda nuova.


In tale veste, pertanto, parte ricorrente non potrebbe formulare istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo, a differenza di parte resistente.

Ciononostante la soluzione data dal Collegio nel caso di specie porta a una conclusione opposta: per i giudici è "innegabile che alla natura, pacificamente riconosciuta, di domanda riconvenzionale

(in quanto volta ad ampliare l'oggetto del contendere) alla richiesta di addebito formulata dal resistente", debba seguire, per converso, quella di addebito promossa da parte attrice, il cui termine finale è rappresentato da quello del deposito della memoria integrativa ex art.709 c.p.c.


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