Il rimborso è dovuto salvo che l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave

di Lucia Izzo - Chi ha smarrito la carta di credito ha diritto al rimborso delle spese fatte da terzi nonostante abbia segnalato con alcuni giorno di ritardo lo smarrimento all'emittente, salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave.

Lo ha disposto il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in una sentenza datata 19 gennaio 2016 (qui sotto allegata).

Dinnanzi ai giudice ricorre un uomo la cui carta di credito era stata trafugata o comunque smarrita alla fine di agosto 2011; il ricorrente, tuttavia, si era accorto del fatto solo il 3 settembre e aveva richiesto immediatamente all'emittente di bloccare la carta, provvedendo due giorni dopo a denunciarne lo smarrimento ai Carabinieri.

Tuttavia, nel periodo compreso tra il 27.08.2011 e il 01.09.2011, ignoti avevano indebitamente utilizzato la propria carta di credito, effettuando acquisti per € 32.750,85.

Il cliente chiede al Tribunale il risarcimento del danno per grave inadempimento dell'ente emittente la carta di credito e della banca: sostiene che le sottoscrizioni apposte sui relativi scontrini di pagamento erano palesemente contraffatte e che in precedenza lui steso non aveva mai effettuato pagamenti per importi così elevati, tanto più in un concentrato arco temporale come quello in questione.

Tale richiesta va, tuttavia, disattesa secondo i giudici in quanto, anche ammettendo l'esistenza di inadempimenti imputabili all'ente emittente, per la mancata rilevazione di grossolana falsificazione della firma del titolare sugli scontrini di acquisto e della stessa anomalia nell'utilizzo della carta, per quantità e frequenza, resterebbe a carico del cliente una significativa quota di concorso colposo nella fattispecie produttiva del danno.

Per quanto riguarda la domanda di rimborso, proposta in via subordinata, l'esito è diverso.

Proficuo è il richiamo al D. Lgs. n. 11/2010, il quale prevede che, salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, "l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento".

Con riferimento all'onere della prova, la disciplina legislativa prevede che "l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7".

In tal modo il legislatore ha inteso favorire, salvi i casi in cui la condotta dell'utilizzatore appare dolosa o gravemente colposa, la diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, anche al fine di garantire la tracciabilità del medesimo, ponendo a carico dell'intermediario i rischi connessi al loro indebito uso e l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi impeditivi del diritto dell'utilizzatore al rimborso (tardiva denuncia della perdita di possesso della carta, dolo, colpa grave).

Si tratta di una scelta che parzialmente deroga ai principi generali in materia di responsabilità da inadempimento e della ripartizione dell'onere probatorio in materia contrattuale, ma che "appare senz'altro ragionevole, solo ove si consideri che l'emittente, soggetto che agisce nell'ambito di attività imprenditoriale, nella sua veste professionale può senz'altro provvedere ad una valutazione preventiva del rischio conseguente all'uso indebito delle carte ed alla conseguente assicurazione del medesimo".

Poiché nel caso di specie l'attore nega di aver disposto le operazioni, sarebbe stato onere delle convenute (banca ed emittente) fornire la prova della tardività della denuncia ovvero della sussistenza di dolo o colpa grave, prova che non è stata fornita.

Quanto alla tempestività della denuncia, non rileva la circostanza che l'ultima operazione in senso cronologico rispetto a quelle contestate risalga al giugno 2011, che mostra solo che l'attore faceva un uso sporadico di tale strumento di pagamento.

È comunque probabile che il furto o smarrimento, sia avvenuto nel giorno del suo primo utilizzo non autorizzato, poichè esperienza insegna che l'utilizzo illecito di uno strumento di pagamento avviene, generalmente, immediatamente dopo al conseguimento del possesso dello stesso, al fine di anticipare ed eludere provvedimenti di "blocco".

Nessuna colpa grave è poi ravvisabile per il fatto che l'attore abbia avuto contezza dello smarrimento della carta solo dopo otto giorni. Ciò infatti non implica necessariamente che costui abbia omesso di custodire diligentemente lo carta, ovvero abbia agito in colpa grave.

Con l'emittente è condannata in solido anche la banca, che avrebbe dovuto rilevare l'anomalie delle operazioni, essendo evidente che l'attore di norma facesse un uso del tutto saltuario della carta, con addebiti mensili di poche centinaia di euro.

La circostanza che, nel giro di pochi giorni a cavallo dell'agosto settembre 2011, fossero risultati acquisti per importo complessivo di € 30.000,00, tali da utilizzare l'intero plafond di entrambe le mensilità, avrebbe dovuto senz'altro porre sull'avviso la banca sulla necessità di effettuare opportune verifiche, contattando direttamente il titolare.

Tuttavia, il Tribunale accoglie la domanda di manleva della banca verso l'emittente: "l'onere economico derivante dall'uso indebito della carta non può che gravare che sul soggetto emittente, ente che trae, sostanzialmente in via esclusiva, i vantaggi economici legati alla gestione della carta".

Tribunale di Firenze, sent. 19 gennaio 2016

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: