Per la Cassazione, la banca è corresponsabile se non ha adottato le opportune cautele per evitare l'uso indebito della carta

di Lucia Izzo - Nonostante lo smarrimento del Bancomat, denunciato tardivamente, è plausibile che l'Istituto di credito risarcisca il cliente per i prelievi effettuati da soggetti non abilitati se non ha adottato tutte le opportune cautele per evitare l'uso indebito della carta, non accorgendosi di operazioni anomale sia per numero che per importo.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 16333/2016 (qui sotto allegata) accogliendo parzialmente il ricorso di due correntiste di Poste Italiane che avevano proposto risarcimento dopo che il loro conto era stato "assottigliato" da prelevamenti abusivi con carta Bancomat, di cui avevano tardivamente segnalato lo smarrimento.


Mentre il Tribunale aveva, in prima battuta, condannato il gestore della carta al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, la Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda originariamente proposta.

Per il primo giudice sussisteva una corresponsabilità del gestore della carta in quanto la società convenuta non aveva controllato l'andamento del conto e tempestivamente attivato di conseguenza le opportune cautele idonee ad evitare l'uso indebito della carta da parte di soggetti non abilitati, che appariva palese dall'anomalia delle operazioni  effettuate, sia per numero che per importo.


Per la Corte territoriale, invece, stante l'indiscussa responsabilità delle titolari della carta nell'aver smarrito la tessera e nell'aver tardivamente denunciato la circostanza, non poteva ritenersi sussistente alcun titolo di corresponsabilità della società.

Nella fattispecie doveva, in sostanza, considerarsi assorbente l'inadempimento delle titolari della carta, che non avevano adempiuto agli obblighi su di esse incombenti che, nel giudizio di bilanciamento, doveva ritenersi assolutamente esclusivo nella determinazione dell'evento.


Rimette tutto in discussione l'intervento della Corte di Cassazione, che ritiene fondata la doglianza delle ricorrenti secondo cui l'anomalia della movimentazione del conto corrente era tale da dover essere valorizzata in sede di gravame, a prescindere dall'eventuale inadempimento delle ricorrenti all'obbligo della denuncia di smarrimento della carta.


Ai fini della valutazione della responsabilità della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, precisa la Cassazione, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari.


Infatti, proseguono gli Ermellini, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere.


Si rende dunque necessario cassare la pronuncia, così che il giudice del rinvio possa operare un nuovo esame che tenga conto del titolo di corresponsabilità del gestore della carta, che il Tribunale aveva già identificato, ciò anche tenuto conto della circostanza dedotta dalle ricorrenti secondo cui, solo successivamente all'episodio per cui è causa l'Istituto convenuto ha introdotto il limite mensile dei prelievi che avrebbe potuto senza dubbio contenere la perdita subita dalle attrici.

Cass., I sez civ., sent. n. 16333/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: