In materia assicurativa la Corte di Cassazione ribadisce il principio dell'interpretatio contra stipulatorem

di Avv. Marcella Ferrari - marciferrari@gmail.com

Con la sentenza del 18 gennaio 2016 n. 668, la Sezione III, della Corte di Cassazione ha ribadito un consolidato principio ermeneutico: nei contratti cosiddetti standard le clausole predisposte da uno dei contraenti si interpretano a favore dell'altro, si tratta della interpretatio contra proferentem di cui all'art. 1370 c.c.. Tale regola pone a carico del predisponente l'onere di evitare ambiguità nel regolamento contrattuale.[1] In altre parole, chi redige una clausola non perspicua si assume il rischio che la stessa venga interpretata in senso non conforme al suo intendimento. In particolare, la norma è volta a tutelare l'aderente in quanto riguarda contratti conclusi con moduli o formulari[2] in cui il predisponente si trova in una condizione di vantaggio e deve mettere a disposizione del contraente debole un testo il più possibile intellegibile.

La pronuncia in commento scaturisce dalla seguente vicenda.
Una società produttrice di calcestruzzo aveva concluso una polizza assicurativa con tre compagnie a seguito di un contratto di finanziamento. Dopo l'esplosione di un'autoclave, dalla quale era derivata la morte di una persona, la società domandava alle coassicuratrici l'indennizzo che le veniva rifiutato in quanto le compagnie assicurative consideravano l'evento di danno fuoriuscente da quelli coperti dalla garanzia. In particolare, la clausola inerente ai danni da scoppio, secondo i tre coassicuratori, afferiva unicamente all'esplosione cagionata da un eccesso di pressione e non già a quella derivante da un cedimento strutturale, come era accaduto nel caso di specie. In primo grado le compagnie assicuratrici sono state condannate alla corresponsione dell'indennizzo; per contro, in appello la sentenza viene ribaltata e la domanda risarcitoria rigettata.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, nel suo articolato percorso argomentativo inizia rilevando come il giudice di seconde cure abbia violato l'art. 1362 c.c., giacché l'interpretazione delle clausole contrattuali dallo stesso adottata si mostrava incoerente con la volontà delle parti. La Corte, in proposito, si richiama al principio di uberrima bona fides ed all'obbligo che il contratto sia redatto in modo chiaro ed esauriente[3]

. L'impresa, infatti, concludendo la polizza assicurativa aveva inteso tutelarsi contro i danni da scoppi in genere; inoltre, la suddetta polizza era stata richiesta dall'istituto bancario concedente il finanziamento per la costituzione dello stabilimento industriale. I coassicuratori, consapevoli dell'esistenza del citato finanziamento, si erano impegnati, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo al terzo finanziatore.

I supremi giudici rilevano, altresì, una violazione dell'art. 1370 c.c. La clausola oggetto del contendere, infatti, era ambigua e, pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto ricorrere all'interpretazione contro lo stipulatore, vale a dire interpretare quella clausola in senso sfavorevole a chi l'aveva predisposta. In conclusione, il principio elaborato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento è il seguente: «il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed in particolare quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.»

Avv. Marcella Ferrari - Avvocato del Foro di Savona

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[1] In tal senso vedasi C. M. BIANCA, Diritto civile. Il contratto, 3, Milano, Giuffrè, 2000, 440 ss.

[2] Secondo alcuni esponenti della dottina l'art. 1370 c.c. sarebbe applicabile anche al di fuori dei contratti standard. Per un approfondimento, vedasi C.M. BIANCA, Diritto civile. Il contratto, cit.

[3] Così dispone l'art. 166 d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private


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