Tecniche diverse rispetto alla chirurgia tradizionale sono espressione dell'evoluzione medica e destinate ai medesimi obiettivi

di Lucia Izzo - L'assicurazione stipulata dalla Cassa Nazionale Forense copre anche le spese correlate ad interventi chirurgici non invasivi effettuati all'estero.

La terza civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17020/2015 (qui sotto allegata), ha ritenuto meritevole d'accoglimento la domanda presentata da un avvocato in ragione della sua pretesa all'indennizzo assicurativo dovutogli per vari interventi a cui si era sottoposto all'estero per contrastare un adenocarcinoma al fegato ed alla prostata.

Gli Ermellini contestano il dictum della Corte d'appello di Venezia, la quale aveva disconosciuto l'indennizzo che il ricorrente aveva ottenuto in primo grado, considerando parte delle operazioni asseritamene estranee all'elenco contrattuale degli interventi chirurgici rilevanti, così come altri interventi poiché effettuati con tecniche chirurgiche non tradizionali e non invasive (ad esempio la terapia radiologica).

I giudici della Cassazione sottolineano le molteplici carenze motivazioni della decisione di merito, sottolineando che la descrizione degli interventi coperti dal contratto è effettuata tenuto conto dell'obiettivo chirurgico, ossia del suo scopo terapeutico e non delle tecniche operatorie utilizzate per la sua realizzazione.

La polizza veniva, difatti, stipulata nel 2001, epoca in cui non si erano affermate, specialmente per determinate patologie, tecniche alternative e più evolute comunque finalizzate al medesimo obiettivo terapeutico.

Per i magistrati, tecniche diverse, complementari o sostitutive rispetto a quella tradizionale con bisturi, sono da considerarsi consigliate dalla migliore e più aggiornata scienza micro-chirurgica in quanto finalizzate a raggiungere i medesimi risultati della chirurgia tradizionale.

Rilevante è anche la valutazione effettuata dai giudici di Cassazione circa i canoni legali di interpretazione del contratto, i quali richiedono che l'indagine ermeneutica non si limiti al senso letterale delle parole, ma a considerare le finalità perseguite dalle parti (art. 1362 c.c.).

Le clausole del contratto, inoltre, devono essere considerate non unitariamente, ma complessivamente per poter ricostruire il contenuto dell'accordo: un attuazione in tal senso avrebbe mostrato che la copertura assicurativa era, seppur con riguardo a diversi apparati e patologie, espressamente accordata anche per interventi chirurgici non tradizionali.

Infine, a ciò si aggiunge la disposizione dell'art. 1370, la quale, affermando che "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro", devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo (Cass., sent. 866/2008).

Pertanto la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

Cass., III sez. Civile,sent. 17020/2015

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