"La clausola limitativa della responsabilità patrimoniale dell'assicuratore per un fatto estraneo, (al danno) all'oggetto del contratto ed inserito nelle condizioni generali di polizza (assicurativa) - cioè la morte per fatto non dipendente dall'infortunio dell'assicurato prima della liquidazione dell'indennizzo - altera il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell'assicuratore anche se visto nella sola convenienza di sottrarsi all'immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell'evento causativo dell'estinzione della sua obbligazione giuridica. Sicché tale clausola, onerosa nel senso che, modificando la comune disciplina contrattuale, avvantaggia la condizione del predisponente in danno della parte assicurata a dei suoi eredi, non può sottrarsi all'imperativo del comma 2 dell'articolo 1341 c.c, che ne subordina l'efficacia all'approvazione specifica per iscritto".
È quanto ha precisato la Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 395/2007) che ha appunto valutato come vessatorie, e pertanto da approvare esplicitamente per iscritto, quelle clausole che, nell'ambito di una polizza infortuni, prevedano la non trasmissibilità agli eredi del diritto alla liquidazione dell'indennizzo nel caso in cui l'assicurato sia deceduto, per cause diverse dall'infortunio, prima della liquidazione dell'indennità.
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