Il credito di un condominio non è liquido ed esigibile quando non è determinato nel quantum secondo le procedure previste dalla legge, le quali, riservando all'assemblea le attribuzioni in materia, assolvono anche alla funzione di porre il singolo condomino in condizioni di intervenire nella relativa fase decisionale. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, secondo cui cui in mancanza della prova scritta dell'avvenuta approvazione del criterio di ripartizione, il Giudice non dovrebbe neanche concedere il decreto ingiuntivo, per carenza dei presupposti. (Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, Sentenza 19 luglio 2004, n.3266: Natura del credito del condominio - Determinazione dello stato di ripartizione delle spese straordinarie). [Sentenza cortesemente inviata dall'Avv. Virginia Palumbo].
Per il Gdp di Castellammare (3266/2004) Il credito di un condominio non è liquido ed esigibile quando non è determinato nel quantum secondo le procedure previste dalla legge
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