Per il Tar Liguria ad essere leso è l'interesse legittimo pretensivo del privato con inutili aggravi dei tempi di rilascio del provvedimento
di Fulvio Graziotto - Se il Comune lede l'interesse legittimo pretensivo del privato, a causa di inutili aggravi dei tempi di rilascio del permesso di costruire, è tenuto al risarcimento.

Il caso

Un'azienda aveva chiesto il permesso di costruire per un impianto di energia elettrica da biomasse, opera rientrante in un accordo di programma siglato da vari enti, tra cui il comune e la società ricorrente, e aveva già ottenuto la VIA (valutazione di impatto ambientale) dalla Regione nonché l'autorizzazione della Provincia.

Il comune, però, anziché rilasciare il titolo abilitativo edilizio, aveva archiviato la pratica, aveva poi richiesto la revoca alla Provincia in autotutela, e in seguito aveva addirittura asserito il mancato rispetto delle prescrizioni della VIA.

Per arrivare in fondo al procedimento amministrativo, e quindi ottenere il permesso di costruire, l'azienda ha dovuto appellarsi al Consiglio di Stato, chiedendo anche il risarcimento per i costi sostenuti inutilmente e per i mancati ricavi.

La decisione

Il TAR Liguria (sentenza 933/2015) ha accolto la richiesta di risarcimento, condannando il comune ma a solo titolo di danno emergente, e non quindi anche per il lucro cessante (i margini da mancati ricavi).

Il tribunale amministrativo ha accertato il diritto del ricorrente, in quanto in capo al comune non c'era alcun margine per esercitare alcuna discrezionalità, che addirittura non avrebbe tenuto conto della semplificazione per le autorizzazioni relative agli impianti rinnovabili di cui all'art. 12 D. Lgs. 387/2003, vale a dire l'autorizzazione unica provinciale.

Il TAR Liguria ha quindi ritenuto che si fosse concretamente verificata la lesione di un interesse meritevole di tutela (nel caso di specie, l'interesse legittimo pretensivo, cioè quello di ottenere un vantaggio da un atto amministrativo), e ha condannato il comune a risarcire il danno da ritardo per gli «atti e comportamenti ostruzionistici» nel rilascio del permesso di costruire, precisando che in casi del genere la lesione è procurata in violazione dei principi generali di economicità ed efficacia che informano l'azione amministrativa.

Circa i presupposti per il risarcimento, il TAR ha anche ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta del comune e il danno da ritardo, poiché tutte le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento avevano già adottato i provvedimenti di loro competenza.


Le disposizioni rilevanti

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa , ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata nè prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.


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