Gli incontri tra i due e le conseguenti liti non appaiono 'casuali' stante la propensione alla violenza dell'uomo

di Lucia Izzo - La circostanza che il luogo di lavoro dell'ex marito sia posizionato davanti casa della moglie non impedisce che si configuri il reato di stalking se i comportamenti dell'imputato, la cui materialità quest'ultimo non giunge a negare, provocano nella vittima un fondato timore per la propria incolumità e il mutamento delle sue abitudini di vita.

Tanto emerge dalla sentenza n. 50728/2015 (qui sotto allegata) pronunciata dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione su ricorso di un uomo separato, condannato per i reati di stalking e lesioni personali a danno dell'ex moglie.

Dinnanzi ai giudici di Piazza Cavour il ricorrente evidenzia l'errore in cui i giudici di merito sarebbero incorsi nell'aver trascurato di considerare che il reato di stalking è reato di evento.

Difatti, secondo la difesa, le condotte dell'imputato non avrebbero provocato danno nella persona offesa in quanto l'uomo svolge attività lavorativa in un officina posta di fronte all'abitazione dell'ex coniuge ed ha disponibilità, per esigenze lavorative, di un piazzale posto sul retro dell'abitazione.

Pertanto, le occasioni di incontro, con possibili liti, apparirebbero del tutto causali e necessitate, non essendo riconducibili ad una preordinata condotta persecutoria.

Quindi, secondo il ricorrente, la decisione della donna di non uscire di casa sarebbe stata determinata da una sua volontà di non incontrare l'ex e non sul fondato timore di condotte delittuose in suo danno.

La ricostruzione non convince gli Ermellini che, a contrario, ritengono che gli atteggiamenti della vittima non scaturiscano da una unilaterale propensione della donna a rinchiudersi in casa, ma da sua scelta indotta dal timore delle conseguenze che scaturivano dagli incontri con il ricorrente.

Il fatto che tali incontri non rappresentassero l'esito di appostamenti, ma discendessero dalla vicinanza dei contesti abitativi e lavorativi (e anche dal fatto che il ricorrente, potendo scegliere più percorsi seguiva quello a lui non consentito da una misura cautelare impostagli) non elide certo il rilievo penale delle condotte persecutorie che in occasione di quegli incontri il ricorrente ha posto in essere.

L'imputato cerca di minimizzare tale realtà, mentre, invece, è emersa una propensione alla violenza anche considerando altri processi che lo hanno coinvolto per maltrattamenti e lesioni.

Tale circostanza non è elemento neutro, dà sostanza alla conclusione della riconducibilità causale del'evento di danno alle condotte persecutorie poste in essere, ossia corrobora il giudizio di ragionevolezza dei timori palesati dalla vittima e del conseguente mutamento indotto delle sue abitudini di vita.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Cass., V sez. penale, sent. 50728/2015

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