L'invasione di edificio scatta se il soggetto si immette in una situazione di fatto di cui prima non era titolare

di Lucia Izzo - La "badante" che occupa l'abitazione della persona assistita a seguito della sua morte può essere accusata del reato di "Invasione di edificio" se non provvede a rilasciare l'immobile occupato "sine titulo".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella recente sentenza n. 36546/2015 (qui sotto allegata).

Ricorre dinnanzi ai giudici di legittimità una donna indagata del reato di cui all'art. 633 c.p. alla quale era stata applicata la misura cautelare del sequestro preventivo di un alloggio popolare da costei occupato senza alcun titolo legittimante.

L'indagata evidenzia la carenza del "fumus commissi delicti" in quanto mancherebbe l'elemento costituivo dell'invasione dell'altrui edificio, non configurabile nel caso di specie avendo costei prestato assistenza presso il legittimo assegnatario dell'immobile, subentrandovi nel possesso a seguito del di lui decesso.

Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, evidenziano che l'invasione deve essere vista come "immissione in una situazione di fatto di cui, in precedenza, il soggetto agente non era titolare, anche se eventualmente titolare di una diversa situazione di fatto".

Nel caso di specie la badante, mera detentrice dell'immobile, svolgeva presso l'abitazione un'attività lavorativa in favore del legittimo conduttore, ma il suo comportamento integra la condotta di invasione nel momento in cui si è immessa, sine titulo, dopo la morte del suo datore di lavoro, nel possesso della cosa stessa, comportandosi uti domina.

Pertanto sussiste ampiamente il fumus commissi delicti avendo l'indagata acquisito illegittimamente il vero e proprio possesso della cosa dopo la morte del precedente inquilino con un atteggiamento uti domina.

Cass., II sez. penale, sent. 36546/2015

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