L'assenza di dialogo non giustifica la revoca, extrema ratio se la condotta del genitore pregiudica gravemente il figlio

di Lucia Izzo - La revoca dell'affido condiviso rappresenta una misura di extrema ratio da adottare solo quando il regime di affidamento non esclusivo reca pregiudizio all'interesse del minore. Pertanto, scatta solo l'ammonizione nei confronti del padre separato che comunica con la ex solo attraverso i figli e disattende le condizioni stabilite dal giudice in sede di separazione per quanto riguarda i piccoli. 


Lo ha stabilito un decreto del Tribunale di Vicenza (giudice Morandin) non accogliendo la richiesta di una madre che, ex art. 710 c.p.c., chiedeva revocarsi l'affido condiviso dei figli, regime ostacolato dal comportamento del padre che non rispettava i tempi stabiliti dal giudice.


A detta dell'attrice, infatti, l'uomo avrebbe reciso ogni forma di dialogo nei suoi confronti, affidando comunicazioni importanti sul diritto di vista ai bambini piccoli che a volte dimenticavano di riferirne il contenuto.

Secondo il giudice, tuttavia, tale comportamento non determina l'inadeguatezza del padre a svolgere il ruolo di genitore, pertanto nei suoi confronti scatta il solo ammonimento ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c.


La revoca dell'affido, infatti, rappresenta una misura di extrema ratio da adottarsi soltanto qualora la condotta del genitore nuoce al minore risultando "gravemente pregiudizievole per il figlio".

È l'interesse preminente dei figli a dover essere valorizzato: pertanto, il conflitto tra i coniugi che impedisce di assumere decisioni comuni relativamente ai bambini, non è sufficiente a giustificare il provvedimento di revoca.


Ciononostante, il padre inadempiente è avvisato che dal protrarsi del suo comportamento, eventualmente irrispettoso dei giorni di visita stabilititi e della misura del contributo da versare ai figli, potrebbero scaturire provvedimenti più gravosi nei suoi riguardi.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: