Per la Cassazione, l'interpretazione (sistematica, storica e finalistica) dell'articolo 283 del C.d.A. porta a identificare i gravi danni nelle lesioni macropermanenti

di Valeria Zeppilli - Tempi duri per le vittime di sinistri stradali: secondo quanto sancito dalla Cassazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato i danni alle cose possono essere risarciti solo se i danni alle persone comportano un'invalidità superiore a 9 punti percentuali.

A chiarirlo, in particolare, è la sentenza numero 24214/2015, depositata il 3 dicembre (qui sotto allegata).

Si ricorda che l'articolo 283 del Codice delle assicurazioni, nel prevedere che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato il risarcimento per i danni alle cose è dovuto solo in caso di gravi danni alla persona (e per la parte eccedente 500 euro), non chiarisce cosa debba intendersi per questi ultimi. 

A tal proposito, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che, per completare la norma, non può che ricorrersi ai tradizionali strumenti dell'ermeneutica.

Con una lunga e dettagliata argomentazione essi hanno quindi chiarito che l'interpretazione, sia essa sistematica, storica o finalistica, porta inevitabilmente alla conclusione che per danni gravi alla persona devono intendersi quelli dai quali siano derivati postumi permanenti superiori al 9%.

E' evidente che si tratta di uno strumento convenzionale, ma la lotta alle frodi contro il fondo di garanzia per le vittime della strada deve essere in qualche modo concretizzata. Anche eventualmente a scapito di chi non abbia affatto simulato le lesioni subite: per la Corte "adducere inconveniens, infatti, non est solvere argumentum". Insomma rilevare le conseguenze negative dell'interpretazione data non vale a risolvere la questione.

E alla ricorrente i danni materiali non vanno risarciti: le lesioni subite dai due soggetti che viaggiavano a bordo della sua autovettura, infatti, hanno comportato postumi inferiori al 9%.

Corte di cassazione testo sentenza numero 24214/2015
Valeria Zeppilli

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