Rigettata la richiesta di differimento d'udienza sulla base di un generico concomitante impegno professionale

di Marina Crisafi - L'avvocato che chiede il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento non può limitarsi a fare riferimento un generico impegno professionale, concomitante con la stessa, dovendo invece dimostrare che l'istanza non ha intenti dilatori. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 43815/2015 depositata il 30 ottobre scorso (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un'imputata per reati edilizi che lamentava la violazione del diritto di assistenza difensiva, per non avere la corte d'appello provveduto sulla richiesta di differimento dell'orario d'udienza avanzata dal proprio difensore.

La corte di merito riteneva l'istanza del tutto generica e dunque non disponeva il differimento, procedendo con l'udienza all'ora fissata e nominando un sostituto, il quale, all'oscuro del procedimento, si riportava alle conclusioni già formulate dal difensore.

Per la terza sezione penale, la corte ha agito correttamente.

Dal Palazzaccio ricordano, infatti, come "il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento dovuto ad un concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi". Ciò al fine di dimostrare, ha ribadito la S.C. "che l'impedimento non sa funzionale a manovre dilatorie".

Per cui, ha ragione il giudice di merito a ritenere non soddisfatti da parte del difensore alcuno dei suddetti oneri, e il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

Cassazione, sentenza n. 43815/2015

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