Per il decreto attuativo della direttiva UE basta il legame affettivo stabile per far valere facoltà e diritti della vittima del reato deceduta

di Marina Crisafi - Maggiore tutela per le vittime di reato e risarcimento anche al convivente della persona deceduta in conseguenza del delitto. Sono le novità principali contemplate dal decreto attuativo della direttiva europea (n. 2012/29/UE) in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre scorso.

Dopo la recente attuazione (con d.lgs. n. 24/2014) della direttiva 2011/36/UE che detta le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani, l'Italia prosegue così il suo percorso nell'adeguamento della legislazione interna ai dettami dell'Europa sulla tutela delle vittime dei reati.

Lo schema approvato venerdì mira, infatti, come si legge sul sito del Governo, a completare "un assetto di regole che assicura ancor più l'effettività dei diritti di partecipazione consapevole delle vittime al processo penale".

E proprio a tal fine, è previsto che qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge possano essere esercitati oltre che dai prossimi congiunti, ivi compreso il coniuge, anche dal convivente della stessa. L'essenziale è che la persona sia stata legata alla vittima "da relazione affettiva e con essa abbia stabilmente convissuto".

Tra le altre misure contenute nel decreto, c'è anche la precisa informazione, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, sui diritti riconosciuti alla vittima del reato e la possibilità, se la stessa non conosce la lingua italiana, di essere assistita da un interprete e di ottenere gratuitamente la traduzione degli atti processuali essenziali all'esercizio dei suoi diritti.

È fatto obbligo inoltre nelle ipotesi di delitti commessi con violenza alla persona di informare la vittima dell'eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato o del condannato e di adottare modalità protette per la testimonianza delle vittime particolarmente "vulnerabili" a prescindere dal reato per cui si procede.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: