L'Agenzia delle Entrate specifica l'ambito di applicabilità del principio di intrasmissibilità della sanzione ex art. 8 d.lgs. 472/1997

di Lucia Izzo - Non si trasmettono agli eredi le sanzioni del de cuius in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell'accertamento e deflattivi del contenzioso.

Con la Circolare n. 29/E del 7 agosto 2015 (qui sotto allegata), l'Agenzia delle Entrate specifica l'ambito di applicabilità del principio espresso dall'art. 8 del decreto legislativo 472/1997, secondo cui l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Nonostante alcune criticità emerse in passato, l'Agenzia rimarca che la disposizione è applicabile anche nelle ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell'accertamento (ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell'invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) ovvero degli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).

I dubbi avevano riguardato l'eventuale o meno trasmissibilità agli eredi delle sanzioni consolidate nel piano di ammortamento in caso di decesso del contribuente prima che il pagamento dilazionato fosse giunto a termine, nonché il caso in cui il de cuius fosse incorso in violazioni di ritardato pagamento della rata e di decadenza della rateazione.

Tuttavia, l'art. 8 del d.lgs. 472/1997, assume carattere generale come confermato peraltro in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, secondo cui la trasmissibilità «è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità» (così, anche di recente, Cass. n. 12754 del 6 giugno 2014).

Inoltre, già una precedente circolare (n. 180 del 10 luglio 1998) aveva chiarito che l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi opera indipendentemente dall'effettiva irrogazione della stessa tramite provvedimento definitivo.

Pertanto l'intrasmissibilità dovrà applicarsi anche per le sanzioni irrogate a seguito di accertamento divenuto definitivo per uno degli istituti definitori della pretesa tributaria e partecipativi del contribuente al procedimento di accertamento, ovvero nel caso in cui l'autore della violazione deceda prima del totale pagamento della sanzione ed incorra pertanto in ulteriori sanzioni.

Le medesime considerazioni valgono con riguardo agli istituti deflativi del contenzioso previsti dal decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

Gli uffici, dopo aver acquisito notizia circa la morte del debitore (direttamente o previa comunicazione degli eredi) dovranno predisporre e comunicare agli interessati, il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius.

Resta salva la facoltà degli eredi di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.

Agenzia delle Entrate, Circolare N. 29/E

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