Gli eredi sono chiamati a pagare sia i contributi che gli interessi, salvo il diritto di rinunciare all'eredità

Domanda: "Gli eredi sono obbligati al pagamento dei contributi INPS non pagati dal de cuius?"

Risposta: "Come chiarito già da qualche tempo dall'Inps con la circolare numero 165 del 22 agosto 2001, non solo agli eredi si trasmettono tutti i debiti contributivi Inps ma gli stessi sono gravati anche delle relative sanzioni.

Già la Cassazione, in realtà, con la sentenza numero 562/2000 aveva precisato che il debito ereditario cui si riferisce l'articolo 752 del codice civile è quello esistente in capo al "de cuius" al momento della sua morte e ricomprende non solo la somma capitale ma anche gli interessi "il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore".

Del resto l'intrasmissibilità agli eredi di un'obbligazione pecuniaria si ha solo quando essa rientra tra le situazioni giuridiche obbligatorie strettamente inerenti alla persona del titolare e, in quanto tali, destinate a cessare con la morte dell'obbligato.

Oltretutto, il fatto che gli eredi si debbano fare carico delle sanzioni da violazione contributiva trova conferma anche nell'articolo 116 della legge finanziaria 2001, che ha espressamente definito la sanzione per violazioni inerenti al versamento di contributi e premi come una sanzione civile.

Insomma: se il de cuius è inadempiente nei confronti dell'Inps, l'erede non potrà far altro che pagare.

In ogni caso, resta sempre ferma la possibilità di rinunciare all'eredità, possibilità che potrebbe risultare conveniente laddove complessivamente i debiti del defunto (compresi quelli contributivi) siano di valore superiore ai crediti.

Mediante tale atto, infatti, l'erede può far sì che cessino tutti gli effetti che si sono verificati nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e può restare, di conseguenza, completamente estraneo al fenomeno successorio, manlevandosi anche dal pagamento di quanto dovuto all'Inps".

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