Un breve illustrazione sui contenuti del decreto attuativo della direttiva direttiva 2013/11/UE e lo schema del decreto attuativo.

di Roberto Paternicò. Il Consiglio dei Ministri di Venerdì 31 Luglio 2015 ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.


Nel recepimento della direttiva vengono apportate integrazioni e modifiche all'art.141 del Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005) tentando di mantenere, quindi, una disciplina unitaria.

Al di là della risoluzione stragiudiziale, comunque, il consumatore non perderà il diritto di agire in giudizio, qualunque sia l'esito della procedura di composizione della lite.

La direttiva intende garantire ai consumatori la possibilità, a livello transfrontaliero, di presentare un reclamo dinanzi a organismi indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per un equa risoluzione delle controversie, eliminando la barriera al mercato interno.

La norma si combina con il regolamento n. 524/2013 del 21 maggio 2013, che istituisce una piattaforma per la risoluzione extragiudiziale delle controversie online nazionali e transfrontaliere, attinenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra i professionisti nella UE ed i consumatori ivi residenti.

Nel nostro ordinamento sono state istituite varie procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali:

- il Dlgs.vo n. 70 del 2003 sul commercio elettronico ove con l'art. 19 è possibile comporre le controversie in via stragiudiziale per via telematica (c.d. ODR, Online Dispute Resolution) tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica (art. 84, d.lgs. n. 259 del 2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche);

- il Dlgs.vo n. 28 del 2010 e successive modificazioni in tema di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato

, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari con obbligo di tentativo di conciliazione, senza il quale non è possibile adire il giudice civile;

- il Decreto-legge n. 132 del 2014 per la c.d. negoziazione assistita (valida anche per le separazioni e divorzi) o procedura cogestita dagli avvocati delle Parti per un accordo conciliativo, evitando il giudizio e per formare un titolo esecutivo stragiudiziale. Ha reso, inoltre, possibile "l'arbitrato" per le cause civili pendenti in primo grado ed in appello ove le Parti possano, congiuntamente, richiedere il procedimento arbitrale per definire la controversia;

- altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario, di cui art. 128-bis del TU bancario (d.lgs. n. 385 del 1993);

Infine e per ultimo, l'intervento del decreto legislativo, in attuazione della Direttiva 2013/11/UE che modifica l'art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2003 (Codice del consumo) per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica, nei rapporti tra consumatore e professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.


Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia




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